LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30087-2018 proposto da:
ABRA SUD SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINALE GARAMPI, 195, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMPANELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO TANZA;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE SPA “capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese”, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DELL’ANNA, GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 317/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 28/06/2013, ha condannato la Banca Popolare Pugliese S.p.a. al versamento, in favore di Abra Sud S.r.l. della somma di Euro 82.649,20, oltre interessi legali, in accoglimento della domanda con la quale Abra Sud S.r.l. ha chiesto di accertare e dichiarare l’invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c. n. *****, oltre i secondari confluenti, oggetto del rapporto tra Abra Sud S.r.l. e la Banca convenuta, in relazione all’invalida pattuizione di interessi, competenze e costi, nonché all’applicazione della provvigione di massimo scoperto trimestrale, all’applicazione degli interessi per cd. giorni – valuta fittizi, dei costi, delle competenze e della remunerazione a qualsiasi titolo pretese, comunicate solo a mezzo e/c in violazione dell’art. 118 TUB e, per l’effetto, accertare l’esatto dare avere tra le parti a seguito di riclassificazione contabile con la ripetibilità delle somme indebitamente pagate alla Banca dal correntista.
2. La banca convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva che i conti correnti intrattenuti con Abra Sud S.r.l. erano sei nelle diverse sedi di Taranto e Maglie. Per quanto concerne i conti n. ***** e n. *****, eccepiva la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di indebito per essere trascorso oltre un decennio dalla chiusura del rapporto e, riguardo al conto n. *****, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito con riferimento a tutte le operazioni risalenti di oltre il decennio dalla notifica dell’atto di citazione.
3. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione solamente con riguardo al conto anticipi n. *****, ritenendo che per gli altri conti, considerate le date di chiusura degli stessi, non fosse maturata alcuna prescrizione ed evidenziando che la Banca, a sostegno dell’eccezione di prescrizione, non aveva fornito elementi idonei a provare quanto da essa affermato.
3.1. Nel merito, ha rilevato un rapporto di unicità dei conti in questione perché gli stessi avevano continuato a mantenere lo stesso numero originario e poi il conto n. 663 filiale di Taranto era confluito mediante giroconto nel conto avente il medesimo numero aperto presso la filiale di Manduria.
4.. La Corte di Appello, su impugnazione della Banca Popolare Pugliese, ha, in riforma della pronuncia di primo grado, affermato:
4.1. In primis, l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca in primo grado essendo stato instaurato regolare contraddittorio tra le parti con riguardo alla richiesta di accertamenti peritali in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti, al fine di verificarne la avvenuta prescrizione, in conformità ai principi espressi in corso di causa dalle SS UU della Corte di Cassazione (Cass., S.U., n. 24418/2010), tenuto conto che Abra Sud s.r.l. non ha mosso specifiche contestazioni avverso l’accertamento peritale.
4.2. In secondo luogo, ha disatteso quanto affermato dal primo giudice in relazione al rapporto di unicità dei conti correnti aperti presso le filiali di Taranto e Manduria posto che, dall’esame della documentazione in atti, emerge che gli stessi sono autonomi e distinti, in quanto presentano numeri diversi, sono supportati da contratti diversi. La diversità è dimostrata anche dal fatto che per oltre otto mesi hanno avuto vita parallela e con movimentazioni differenti come accertato dallo stesso CTU.
6. Avverso la sentenza della Corte di Appello Abra Sud S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione. Si è costituita con controricorso la Banca Popolare Pugliese.
CONSIDERATO
che:
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto validamente sollevata l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, nonostante queste ultime siano state individuate d’ufficio dal CTU e non su istanza di parte. Trattandosi di eccezione in senso stretto, sollevabile, pertanto, solo dalla parte che intende valersene entro e non oltre la costituzione in giudizio, spettava alla Banca l’onere di allegare ed indicare l’effettuazione di rimesse sul conto scoperto sia ai fini della ammissibilità dell’eccezione di prescrizione che per decorso del termine decennale dell’azione di ripetizione. Al contrario, la natura solutoria dei versamenti è stata formulata, oltre che in termini assolutamente generici, solamente in comparsa conclusionale, quando le preclusioni istruttorie erano già ampiamente maturate. Lamenta la parte ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è prospettabile una rimessione in termini della Banca che non abbia specificamente e tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione a seguito dell’intervento della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010 in un momento successivo alla scadenza delle preclusioni istruttorie.
7.1. La censura è manifestamente infondata atteso che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che l’eccezione di prescrizione sia stata validamente e tempestivamente formulata in piena conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 15895 del 2019, secondo cui in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
7.2. Ne deriva, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, che l’indagine sulla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse poteva essere affidata al CTU, non incombendo specificatamente sulla Banca l’onere di allegare ed indicare l’effettuazione di tali rimesse sul conto scoperto.
7.3. Dunque, le conclusioni del giudice di appello risultano correttamente motivate alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, ne discende sul punto anche l’insindacabilità.
8. Nel secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che i conti correnti aperti presso le sedi di Taranto e Manduria sono stati ritenuti distinti e separati, quando, invece, il giudice di primo grado aveva correttamente colto la loro natura unitaria; circostanza, questa, evidenziata anche dal CTU. Osserva la parte ricorrente che il numero dei conti è pressoché identico salvo il quarto ed il quinto carattere alfanumerico, il cui cambiamento è dovuto al trasferimento della filiale il quale non è idoneo a determinare una scissione contabile dell’unico rapporto bancario. Altresì, la coesistenza, per un breve lasso di tempo, dello stesso rapporto di conto corrente con due differenti numerazioni presso due diverse filiali è stata dettata da esigenze puramente organizzative ed interne alla Banca. Tale erronea valutazione del giudice di appello ha comportato una sostanziale differenza nel ricalcolo del dare avere tra le parti, riducendo la somma dovuta dalla Banca Popolare Pugliese Spa in favore della presente ricorrente da Euro 82.649,20 a Euro 3.251,49.
8.1. Il motivo è inammissibile posto che la censura complessivamente mira a chiedere un riesame dell’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte di Appello in relazione alla documentazione acquisita concernente i due conti aperti rispettivamente presso la sede di Taranto e di Manduria. Precisamente, la parte ricorrente si è limitata a prospettare una diversa lettura degli elementi in forza dei quali la Corte di Appello ha ritenuto che i due conti fossero distinti ed autonomi, senza fornire alcun elemento concreto in grado di provare la loro unitarietà e scalfire la ratio della sentenza impugnata.
9. Ciò determina il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in Euro 6.000,00 oltre 100,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021