Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25548 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22525/2019 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA COSTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4684/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. A.D., cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, in seguito al rigetto da parte della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione internazionale c.d. sussidiaria e umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere di etnia ***** e di fede cristiana, di essere nato a ***** e di avere vissuto ad *****, di avere lasciato il proprio paese perché, in quanto omosessuale, temeva di essere arrestato. Il Tribunale di Venezia, con decreto 3 giugno 2019, n. 4684, ha rigettato il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Venezia propone ricorso per cassazione A.D., con atto articolato in tre motivi.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, va rilevata l’inammissibilità del ricorso.

La procura alle liti, rilasciata su foglio separato, è conferita “in relazione al procedimento concernente il minore (non individuato) avanti al Tribunale per i minorenni” senza indicazione della data e del provvedimento impugnato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile (afferma l’inammissibilità del ricorso ove la procura ad esso relativa non indichi gli estremi del provvedimento impugnato, ex multis, Cass. 15211/2020, circa l’inammissibilità del ricorso ove la procura speciale sia priva della data di rilascio v. Cass. 2342/2020).

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non è neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame, e dunque non presenta i requisiti minimi di cui all’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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