LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24230/2019 proposto da:
O.J., rappresentato e difeso dall’avv. MARINA AIELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TORINO UTG TORINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1107/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. O.J., cittadino della Nigeria, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale di Torino della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di diritto di asilo o comunque della protezione internazionale c.d. sussidiaria o, in subordine, umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato che il padre era stato assassinato e che aveva il timore di essere ucciso anche lui dagli ***** che avevano insistentemente chiesto a lui e al padre di affiliarsi. La domanda è stata rigettata dal Tribunale.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza 16 giugno 2019, n. 1107, ha respinto il gravame fatto valere dal richiedente.
2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Torino O.J. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo lamenta, in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7 e 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, nonché apparenza della motivazione per non avere la Corte d’appello ritenuto credibile il racconto del ricorrente.
Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha puntualmente esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente e ha rilevato come, a fronte delle specifiche considerazioni del giudice di primo grado, l’appellante si fosse limitato a rilevare che la mancata adesione alla confraternita degli ***** può in alcuni casi portare a intimidazioni e ricatti, senza però fornire alcun elemento credibile di una effettiva e specifica persecuzione e senza chiarire i profili di inverosimiglianza rilevati dal Tribunale. Tali affermazioni non sono confutate nello svolgimento del motivo, ove unicamente si fa riferimento al mancato esame di materiale fotografico senza però nulla riportare circa il contenuto di tale materiale.
2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta il giudizio della Corte d’appello di insussistenza nella regione di provenienza del richiedente di una situazione di violenza indiscriminata, richiamando informazioni risalenti nel tempo e concernenti in generale la Nigeria o comunque zone diverse da quelle di provenienza del ricorrente.
3) Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in relazione alla conferma del mancato accoglimento della protezione umanitaria.
Il motivo è fondato laddove censura l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale l’integrazione sociale e lavorativa compiuta dal ricorrente non può “in alcun modo concretizzare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”.
Escludendo qualsiasi rilievo all’avvenuta integrazione economico-sociale del ricorrente nel nostro paese, il giudice d’appello ha violato quanto statuito da questa Corte, secondo la quale all’interno dell’indagine comparativa “può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità” (così Cass. 4455/2018).
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Torino, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo, rigettato il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021