Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25556 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26957/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PEREIRA ROMEO RODRIGUEZ 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI CICCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

M.A., cittadina albanese, ricorre per cassazione contro il provvedimento del 18 marzo 2019, con il quale il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.

L’intimata Prefettura di Napoli non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta la nullità del provvedimento impugnato per omessa motivazione e omesso esame fatto decisivo.

Il motivo è fondato. Il ricorso faceva valere plurimi motivi, che il Giudice di pace ha riassunto come: mancata traduzione nella lingua del ricorrente di entrambi i provvedimenti notificati e impugnati e illegittimità del decreto di espulsione per mancata partenza volontaria nel termine dei tre mesi. Il Giudice di pace ha effettivamente al punto 1) esaminato il profilo della traduzione dei provvedimenti in lingua veicolare, ma al punto 2) ha invece esaminato il profilo, non oggetto del ricorso, della pericolosità per l’ordine pubblico “del ricorrente” a causa del compimento di reati contro il patrimonio e la persona, affermando anche il mancato adempimento alla misura alternativa dell’obbligo di firma, profilo anch’esso non oggetto di ricorso.

La motivazione del provvedimento è pertanto da valutarsi come meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

II. Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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