Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25566 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35169-2019 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. G.

GALATI 100 C, presso lo studio dell’avvocato D’ALISE ANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIAVONE SEBASTIANO, IROLLO GAETANO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRASCONA LORELLA;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CRIMITI INPS (SCCI) SPA;

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3115/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da D.M.A. avverso la sentenza di primo grado che, pur accogliendo in parte la sua domanda in opposizione a cartelle esattoriali, aveva ritenuto, per altra parte inerente crediti contributivi, che la prescrizione fosse decennale, anziché quinquennale;

2. la Corte territoriale, dopo avere riformato la sentenza di primo grado ritenendo estinti, per maturazione della prescrizione quinquennale, i predetti crediti previdenziali, disponeva sulle spese dei due gradi compensando le stesse quanto al primo grado e condannando l’I.N.P.S., l’Agenzia delle Entrate e l’1.N.A.I.L., in solido tra loro, alla rifusione al D.M. delle spese di secondo grado;

3. D.M.A. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui soltanto l’I.N.A.I.L. ha replicato con controricorso, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita tardivamente per partecipare all’eventuale udienza di discussione e l’I.N.P.S. ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso il D.M. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., per avere la Corte di merito compensato le spese del giudizio di primo grado, senza fornire alcuna motivazione al riguardo e nonostante con il dispositivo si manifestasse l’accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo;

2. il motivo è fondato;

3. il processo, essendo iniziato nel 2015, soggiace, quanto alle spese di lite, all’applicazione dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione introdotta con il D.L. n. 132 del 2014, conv. con mod. in L. n. 162 del 2014, sicché la compensazione delle spese può avere luogo solo in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o infine, in esito a Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

4. è del resto evidente che, data la particolarità dei presupposti, la decisione di compensazione va sorretta da apposita motivazione, che, nel caso di specie, è totalmente mancante quanto al primo grado di giudizio;

5. operando poi una diversa regolazione sulle spese tra il primo e secondo grado di giudizio, la Corte di merito ha altresì violato, ancora immotivatamente, il consolidato principio per CIA “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423);

6. tutto ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, nella sola parte riguardante la regolazione delle spese di giudizio, con rimessione della causa al giudice del rinvio per una nuova valutazione su tale aspetto, nel cui ambito si provvederà a regolare anche il regime inerente alle spese del giudizio di legittimità;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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