Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25574 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5253-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1892/2019 della COME D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Milano, rigettando il gravame del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha ritenuto che la prescrizione del diritto alle differenze retributive per ricostruzione dell’anzianità in ragione del divieto di discriminazione dei docenti non di ruolo, azionato da M.A.M., fosse decennale e ciò alla luce della natura “contrattuale” della responsabilità risarcitoria conseguente all’inadempimento ad un obbligo di non discriminazione;

2. Il Miur ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la M. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1. si deve premettere che la notifica del ricorso per cassazione alla M. appare legittima e rituale, in quanto eseguita in forma telematica, presso due dei difensori della lavoratrice indicati nell’epigrafe della sentenza impugnata, in data 10.2.2020, e quindi entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 19.12.2019, il tutto con atti rispetto ai quali la conformità all’originale telematico è stata regolarmente attestata si sensi di legge;

2. l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., e della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, sostenendo che erroneamente il credito rivendicato fosse stato qualificato come di natura risarcitoria, mentre si trattava di credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale;

3. il motivo è fondato, in quanto questa S.C., con orientamento consolidato e qui condiviso, le cui motivazioni si hanno per richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, ha ritenuto che “nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);

principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l’ulteriore regola secondo cui “l’anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l’attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232);

4. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida adeguandosi ai principi di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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