Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25579 del 21/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di competenza, iscritto al n. 23156/2020 R.G., sollevato dal tribunale di Larino con ordinanza del 6/8/2020 nel procedimento vertente tra la G.D.R. TEKNO DI G. M. &

D.R.C. S.N.C., da una parte, e la S.I.C.E. IMPIANTI DI D.V.L. & C. S.A.S., dall’altra, ed iscritto al n. 929/2017 R.G.

di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, MUCCI ROBERTO, il quale ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto.

RILEVATO

che l’ordinanza pronunciata dal tribunale di Larino è stata regolarmente comunicata alle parti costituite.

CONSIDERATO

che il tribunale di Larino, innanzi al quale (dapprima nelle forme del processo del lavoro e poi nelle forme del giudizio ordinario) è stato riassunto (a seguito di ordinanza del tribunale di Campobasso che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale) il giudizio introdotto dalla G.D.R. Tekno nei confronti della S.I.C.E. per la condanna di quest’ultima al pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto dalla stessa per le prestazioni contrattuali eseguite in suo favore dell’attrice, ha ritenuto, a sua volta, assunta la causa in decisione, di essere territorialmente incompetente a decidere sulla predetta domanda essendo, in realtà, competente per territorio, in forza dei criteri previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., il tribunale di Campobasso ovvero il tribunale di Isernia, ed ha, quindi, chiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;

rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 11866 del 2020, in motiv.) hanno, di recente, osservato che “quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto (dal primo) competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità non oltre la prima udienza di trattazione di richiedere il regolamento di competenza”, a nulla rilevando a tal fine che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla (cfr., in tal senso, Cass. n. 11185 del 2008 ed, in seguito, Cass. n. 20488 del 2018), con la conseguenza che “ove la causa venga rinviata – com’e’ accaduto nel caso in esame – per la precisazione delle conclusioni od anche venga disposta la decisione hic et hinde, il passaggio della causa ad una fase incompatibile con l’attività compresa nella trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., esclude che nella decisione si possa sollevare il conflitto oppure rimettere sul ruolo la causa per la sua elevazione”;

ritenuto, quindi, che il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal tribunale di Larino è inammissibile.

PQM

la Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal tribunale di Larino.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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