LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15373-2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA AMMIRABILE;
– ricorrente –
contro
CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 13, presso lo studio dell’avvocato ALDO FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA MARIANI, SIMONE PISTELLI;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2154/2019 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 23/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Brindisi, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
con ricorso per regolamento di competenza A.A. esponeva che:
– aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate in conti bancari e oggetto di pegni costituiti per garantire fideiussioni a loro volta accese, da Chiantibanca credito cooperativo, per assicurare la società Proit, s.r.l., in favore della società Leasint, s.p.a., in relazione all’affidamento di lavori per la costruzione di impianti fotovoltaici commessi dalle future società utilizzatrici degli stessi che erano stati oggetto di patto di concessione in “leasing” da parte della suddetta Leasint, poi Mediocredito Italiano s.p.a.;
– la restituzione era dovuta poiché era scaduto il termine per la possibilità di escutere i pegni;
– il Tribunale di Brindisi, luogo di residenza del deducente, in sede di opposizione al monito, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Siena quale foro convenzionalmente stabilito, dovendosi escludere l’operatività del foro del consumatore poiché il ricorrente non poteva ritenersi aver agito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale ovvero professionale, atteso che era stato, fino a poco prima della costituzione dei pegni, legale rappresentante della Proit e, poi, amministratore della Horus, s.r.l., che della prima deteneva il 69,25% del capitale di controllo;
– la declinatoria era erronea per i cinque motivi articolati;
resisteva Chiantibanca Credito Cooperativo che ha depositato altresì memoria;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 187,189,275,281-bis e 281-quinquies c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, con la correlata assegnazione dei termini per le memorie conclusionali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe ecceduto la domanda, non avvedendosi che l’eccezione d’incompetenza non era stata decisivamente reiterata in conclusioni dalla parte opponente il decreto ingiuntivo;
con il terzo motivo si prospetta la “violazione del foro del consumatore” poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, al momento della costituzione delle garanzie, il deducente non era più legale rappresentante della Proit e non aveva agito quale amministratore della Horus, che a sua volta non aveva deliberato nulla sul punto, rilasciando egli, quindi, le garanzie personalmente e utilmente in ragione della propria affidabilità, così come personalmente aveva agito nel ricorso per decreto ingiuntivo, laddove la qualità di consumatore era espressamente riconosciuta nel contratto di conto corrente, mentre nei contratti di pegno era espressamente richiamata la disciplina speciale consumeristica;
con il quarto motivo si evidenzia il contrasto tra la pronuncia gravata e altre dello stesso Ufficio giurisdizionale di merito in ordine alla medesima questione, in particolare in sede cautelare;
con il quinto motivo si prospetta la violazione dell’art. 20 c.p.c., poiché, pur volendo prescindere dal foro del consumatore, rimaneva operante, e non idoneamente contestato, il “forum destinatae solutionis”, trattandosi di domanda restitutoria di somme di denaro.
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; questa Corte ha progressivamente chiarito che la deduzione di errori “in procedendo” pretesamente commessi dal giudice di merito è denunciabile con regolamento di competenza solo quando afferiscano al regime del rilievo o dell’eccezione d’incompetenza, in quanto si tratta di questioni riguardanti regole la cui osservanza condiziona il potere-dovere del giudice di decidere sulla competenza medesima (Cass., Sez. U., 19/10/2007, n. 21858, pag. 22, Cass., 09/11/2011, n. 23289, Cass., 04/08/2015, n. 16359, Cass., 28/02/2020, n. 5516) e, inoltre, in coerenza, quando si riflettano sulla tutela di un mancato contraddittorio che debba essere assicurato sul punto (Cass., 22/02/2016, n. 3387, pagg. 5-6, secondo cui la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di merito non può, di per sé, incidere sulla legittimità della impugnata pronuncia, giustificandone la sua caducazione, dovendo invece la Corte disporre, nell’ordinanza regolatrice, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., la remissione in termini della parte irritualmente rimasta contumace per lo svolgimento delle difese davanti al giudice di merito, qualora quella parte ne faccia richiesta costituendosi davanti a quel giudice);
in questo quadro ricostruttivo è stato precisato che l’ordinanza declinatoria della competenza resa dal Tribunale in composizione monocratica (in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass., 04/09/2015, n. 17650), proprio perché si tratta della tutela del contraddittorio sul punto;
in tal caso, però, come la stessa parte ricorrente ammette, vi è stata una specifica riserva di rituale ordinanza del giudice di merito sulle questioni preliminari trattate e dunque su quella di competenza, dando termine per memorie illustrative, e la parte non deduce quale specifico pregiudizio al diritto di difesa sarebbe derivato dalla omessa enunciazione formale dell’invito a precisare le conclusioni;
il secondo motivo è infondato;
la deduzione della questione della competenza nelle stesse conclusioni, oltre che nel complessivo atto di opposizione, è smentita all’evidenza da quanto riportato dalla stessa parte ricorrente (pag. 5) oltre che resistente (pagg. 11 e 12);
il quinto motivo, da esaminare con priorità logica rispetto ai restanti, è fondato con assorbimento di ogni altra censura;
come osservato dal Pubblico Ministero:
a) anche prescindendo dal c.d. foro del consumatore – cui pure in chiave di sussunzione osta l’ammessa qualità di amministratore della società controllante la Proit, s.r.l., nel cui interesse furono costituiti i pegni a garanzia del rimborso, in caso di escussione, delle fideiussioni accordate per garantire la stessa Proit in favore della Leasint poi Mediocredito (nel quadro della nomofilachia esemplificata da Cass., 16/01/2020, n. 742) – resta il fatto che la competenza non è stata utilmente contestata sotto tutti i profili (cfr. Cass., 07/07/2020, n. 14096) se non invocando;
b) un foro esclusivo convenzionale che tale non può considerarsi neppure quando cumulativamente riferito a “ogni controversia” come nel caso e secondo quanto sottolineato in memoria – in assenza di un’espressa esplicitazione di quella pretesa quanto peculiare esclusività (Cass., 06/10/2020, n. 21362);
in mancanza di tale indicazione esplicita – cui al contempo corrisponde la competenza del “forum destinatae solutionis” trattandosi di domanda di restituzione di somme di denaro – l’eccezione d’incompetenza non poteva ritenersi utilmente sollevata e la competenza va radicata, dunque, presso il Tribunale di Brindisi;
spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza al Tribunale di Brindisi. Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 2.000,00 Euro oltre a 200,00 per esborsi e al 15% di spese forfettarie, nonché accessori legali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021