Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2561 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 6222-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 32829/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la correzione di errore materiale contenuto nell’ord. di questa Corte n. 32829/2019 dep. il 13 dicembre 2019, che ha accolto il ricorso dell’Ufficio con rinvio, indicando erroneamente la CTR della Campania invece della CTR della Sicilia.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è ammissibile, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare alla errata indicazione della commissione tributaria competente territorialmente.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32829/19, depositata il 13 dicembre 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “Commissione tributaria regionale della Campania” si debba leggere ” Commissione tributaria regionale della Sicilia”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 32829/19, depositata il 13 dicembre 2019 rigo terzo, sia corretto nel senso che laddove leggesi “Commissione tributaria regionale della Campania” si debba leggere “Commissione tributaria regionale della Sicilia”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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