Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25624 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 685/2015 R.G. proposto da:

F.F., con l’avv. Silvia Siccardi, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Aureli in Roma, via Ortigara n. 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, n. 880/02, pronunciata il 13 gennaio 2014 e depositata il 7 maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il patrono di parte ricorrente ha dichiarato aver aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali, senza versamento ulteriore, avendo nel frattempo corrisposto quanto fissato nella gravata sentenza. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria (non notificata al contraddittore costituito), pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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