Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2563 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 9042-2020 proposto da:

MG ADVERTISING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MARIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1357/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RILEVATO

che:

MG Advertising srl propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 1357/2019, depositata il 18 gennaio 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Roma Capitale nei confronti di MG Advertising srl e avverso la sentenza della CTR del Lazio, n. 228/2012 dep. il 24.5.2012, ha rigettato il ricorso, condannando a rifondere a MG advertising srl le spese liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori, senza provvedere alla distrazione a favore dell’Avv. Sabrina Mariani del foro di Roma, dichiaratasi antistataria, e come richiesto nelle conclusioni rassegnate nel controricorso. Successivamente, con giudizio innanzi a questa Corte, n. 9321/2019 conclusosi con ord. n. 24562/19 veniva effettuata la correzione, ma indicando erroneamente l’Avv. Rosario La Rosa invece che l’Avv. Sabrina Mariani.

Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566);

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l’istanza debba essere accolta. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.

PQM

Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 1357/2019, statuendo che nel dispositivo, dopo le parole “oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”, debba aggiungersi “spese da distrarsi, per i resistenti, in favore dell’avvocata Sabrina Mariani dichiaratasi antistataria”.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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