Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25700 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13798-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

Z.A., UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 246/2017 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

L’avvocato M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 25 ottobre 2017 n. 246, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta, dichiarata la nullità dell’atto di appello per difetto dello ius postulandi in capo all’avvocato M., confermava la sentenza impugnata e poneva le spese del giudizio a carico di quest’ultimo.

Il ricorso per cassazione è stato notificato nei confronti di Z.A. e di Unicredit Management Bank s.p.a., che non hanno proposto difese.

Con provvedimento n. 25301/2019 questa Corte, constatato che il ricorso non era stato notificato ad I.A., M.M., T.S.G. e I.P.L., parti necessarie del giudizio, ha ordinato di integrare il contraddittorio con i medesimi entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ordine che non è stato adempito dal ricorrente.

Con atto datato 11 novembre 2020, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto vi è stata una transazione, e di non avere pertanto provveduto a integrare il contraddittorio; ha così dichiarato di rinunciare ai sensi dell’art. 390 c.p.c., agli atti del presente giudizio.

CONSIDERATO

CHE:

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., e va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.

Nulla viene disposto in punto spese non essendosi gli intimati difesi nel giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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