Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25703 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza di liquidazione delle spese proposta da B.D. e dall’avvocato V.C.;

in relazione al ricorso 20573-2019 proposto da:

BA.AN., BA.IR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO NURRA;

– ricorrenti –

contro

V.C., B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA PINETA DI OSTIA, 3, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO VERGINE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 78/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

B.D. e il suo difensore, l’avvocato V.C., hanno presentato istanza di liquidazione delle spese del sub-procedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza della Corte d’appello di Trieste, 28 marzo 2019, n. 78, svoltosi ai sensi dell’art. 373 c.p.c., e chiusosi con ordinanza di rigetto della Corte d’appello di Trieste.

CONSIDERATO

CHE:

L’istanza di liquidazione delle spese è inammissibile.

E’ vero che, ad avviso di questa Corte, spetta al giudice di legittimità, ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, la liquidazione delle spese processuali relative al procedimento incidentale di sospensione svoltosi avanti al giudice d’appello, ex art. 373 c.p.c.. E’ però solo con la decisione definitiva, all’esito del giudizio di cassazione, che la parte potrà richiedere la liquidazione e la ripetizione delle spese del procedimento incidentale, considerato che solo all’esito del giudizio di legittimità verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti (v. Cass. 16121/2011).

L’istanza va pertanto dichiarata inammissibile.

Nulla viene disposto in relazione alle spese, non avendo le controparti svolto difese rispetto all’istanza di liquidazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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