Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25705 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 22382/2018 R.G., sollevato dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza n. R.G. 1168/2017;

in relazione al procedimento vertente tra:

P.F., davanti a questa Corte rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA GORDINI;

e R.M., davanti a questa Corte rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO FONTANA, STEFANIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO che, nel confermare le precedenti richieste, conclude chiedendo di definire il “conflitto negativo di competenza riconoscendo alla Corte d’appello di Bologna la competenza in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali (…) e riconoscendo la competenza del Tribunale di Reggio Emilia per la domanda riconvenzionale di ripetizione d’indebito e risarcimento del danno”.

PREMESSO che:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. P.F. conveniva in giudizio R.M. davanti al Tribunale di Reggio Emilia, chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva esperita in suo favore – in relazione a una causa incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e proseguita innanzi alla Corte d’appello di Bologna, che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice – per un importo pari a 24.781,37 Euro. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l’incompetenza dell’adito Tribunale in relazione all’attività difensiva svolta dall’attore davanti alla Corte di appello di Bologna e, in via riconvenzionale, chiedeva la sua condanna al pagamento della somma di Euro 5.300 a titolo di indebito oggettivo, nonché al pagamento della somma di Euro 2.900 a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 6 febbraio 2017, dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d’appello di Bologna.

2. Riassunto il giudizio da P., la Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 24 luglio 2018, reputando a sua volta competente il Tribunale di Reggio Emilia per la liquidazione delle spese inerenti il primo grado di giudizio nonché per le domande riconvenzionali fatte valere dal convenuto, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., regolamento di competenza.

3. Questa Corte, con ordinanza n. 17850/2019, rilevato che non risultava agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Bologna che ha sollevato il conflitto di competenza alla parte P.F., rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire la prova della comunicazione a P.F. dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.

Con memoria datata 4 settembre 2019, si è costituito nel procedimento P.F..

4. Dato che la questione della competenza a decidere della liquidazione dei compensi dell’attività difensiva svolta in più gradi era stata nel frattempo sollevata davanti alle sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 13413/2020, la causa è stata nuovamente rinviata, anche per consentire l’eventuale deposito di conclusioni del Procuratore Generale.

5. R.M. ha proposto memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5, e ha depositato due memorie ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

che:

Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 4247/2020 – secondo cui, ove il professionista “chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa” – va affermata la competenza della Corte d’appello di Bologna in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in relazione alla causa incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e proseguita davanti alla Corte d’appello di Bologna.

Quanto alle domande riconvenzionali proposte da R.M., esse spettano alla competenza del Tribunale di Reggio Emilia quale giudice di primo grado non potendo, come ha affermato questa Corte con la pronuncia delle sezioni unite n. 4485/2018, considerarsi competente su una domanda riconvenzionale, introdotta come domanda di primo grado, la Corte d’appello, giudice di secondo grado.

Non vi è statuizione sulle spese. In tema di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, infatti, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali (v. Cass. 21737/2004).

PQM

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Bologna in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi professionali e la competenza del Tribunale di Reggio Emilia in ordine alle domande riconvenzionali proposte da R.M..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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