Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25722 del 22/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26523-2019 proposto da:

H.K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, QUESTURA DI POTENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

H.K.M., cittadino del *****, ricorre per cassazione avverso il provvedimento, del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di ulteriori quindici giorni.

Il Ministero dell’interno e la Questura di Potenza resistono con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “falsa o erronea applicazione o interpretazione dell’art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione”: la disposizione è violata in quanto la Questura non ha fornito la documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, richiesta di proroga che non è stato notificata al ricorrente, nel rispetto del termine a difesa.

Il motivo è fondato laddove lamenta la mancata applicazione delle garanzie del contraddittorio previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione si applicano le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito (cfr., ad esempio, Cass. 12709/2016). Ciò assorbe il diverso profilo denunciato dal ricorrente, relativo al mancato deposito da parte della Questura della documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento.

2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al profilo accolto e la causa va rinviata al Giudice di pace di Melfi, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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