Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2576 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5576-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PACE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 342/39/13 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, ha accolto l’appello proposto da M.S.S. avverso l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 il maggior reddito imponibile di Euro 35.061,00 per l’anno d’imposta 2004;

che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite ex D.L. n. 98 del 2011 doveva essere proposto innanzi al giudice dell’appello unitamente all’impugnazione della sentenza non definitiva, e che il contribuente era legittimato alla presentazione di tale definizione agevolata essendo la lite pendente;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che resiste M.S.S. con controricorso eccependo l’inammissibilità del motivo e deducendone comunque la sua infondatezza;

considerato che con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deducendosi che era stata erroneamente ritenuta valida l’istanza di condono dopo che la sentenza di primo grado era divenuta definitiva e, conseguentemente, la lite non era più pendente;

che l’eccezione di inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza e per erronea configurazione del vizio della sentenza rapportato al motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, anzichè all’art. 360 c.p.c., n. 3, è infondata sotto entrambi i profili. In particolare, riguardo al primo profilo, il ricorso è autosufficiente, essendo rispettoso delle modalità indicate dal protocollo di intesa Corte di cassazione -. Consiglio Nazionale Forense, essendo riprodotti in allegato al ricorso stesso gli atti del giudizio di merito su cui si fonda. In ordine al secondo profilo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi Cass. Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931), per cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Comunque l’inquadramento del vizio lamentato nell’art. 360 c.p.c., n. 4 è corretto come violazione della legge processuale, atteso che la decisione impugnata postula l’erronea applicazione di una sospensione ex lege in realtà non applicabile;

che il motivo è fondato. Va premesso che in tema di condizioni per l’accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1 maggio 2011 dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal D.L. n. 216 del 2011, conv. in L. n. 14 del 2012), deve essere interpretato n& senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto D.L. n. 98 del 2011 (Cass. 12 marzo 2018, n. 5969). Nel merito della questione va considerato che, in tema di condono fiscale, il contribuente per impugnare il provvedimento dell’Amministrazione di diniego dell’istanza di definizione di una lite fiscale è tenuto, a pena di inammissibilità, anche ad impugnare la sentenza che ha deciso sulla lite fiscale medesima, in quanto il testo del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 analogamente a quello della L. n. 289 del 2002, art. 16 a cui si riferisce alla sentenza di questa Corte n. 1170 del 2012 citata nella sentenza impugnata, pone un indissolubile e necessario legame fra l’impugnazione del diniego e quella della sentenza, ed è proprio per tale legame che non è possibile impugnare tale diniego allorchè la sentenza non è più impugnabile perchè passata in giudicato. L’assunto del controricorrente, d’altra parte, perviene all’abnorme affermazione secondo cui un provvedimento di definizione agevolata della controversia consentirebbe di riaprire i termini di impugnazione della sentenza di primo grado già passata in giudicato in tal modo, fra l’altro, applicando la definizione agevolata ad una lite non più pendente perchè definita con sentenza passata in giudicato. E’ appena il caso di rilevare che a nulla rileva la sospensione dei termini per l’impugnazione prevista dalla medesima norma, in quanto i termini stessi non possono essere evidentemente sospesi se, come nel caso in esame, erano già scaduti all’epoca dell’entrata in vigore della norma stessa;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento, il giudizio viene deciso nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto da M.S.S. avverso il diniego di definizione agevolata della lite;

che le spese dell’intero giudizio vengono compensate in considerazione del formarsi dello specifico orientamento nella materia oggetto della controversia in pendenza del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della lite proposto da M.S.S.. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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