Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2580 del 04/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9190/2013 R.G. proposto da:

CATURANO AUTOTRASPORTI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ricciardelli, elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio del Dott. R.P..

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 311/39/2012, pronunciata in data 03/10/2012, depositata in data 10/10/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. Caturano Autotrasporti S.r.l. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, per l’annualità 2003: 1) ai fini IRPEG, IRAP, IVA, costi non inerenti, ossia le spese di manutenzione e riparazioni di automezzi di proprietà di altra impresa e le spese di carburante per gli stessi automezzi; 2) ai fini IVA, l’omessa documentazione di operazioni imponibili (prestazioni di autotrasporto), fatturate nel trimestre successivo, anzichè al termine di ciascun trimestre, in violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 4;

2. la C.T.P. di Caserta accolse parzialmente il ricorso della società, con sentenza n. 286/16/2010, ritenendo non dovuta VIVA recuperata dall’Amministrazione finanziaria, e confermò l’accertamento fiscale in punto di ripresa fiscale dei costi indeducibili/indetraibili per difetto d’inerenza; la Commissione tributaria regionale della Campania (con sentenza n. 266/34/2011) rigettò gli appelli proposti da ciascuna parte avverso i capi della sentenza di rispettiva soccombenza;

3. la contribuente ha impugnato per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la sentenza d’appello, lamentando un errore di fatto, e cioè l’omesso esame, da parte della C.T.R., delle fatture attive, già in primo grado prodotte dalla società, riepilogative dei trasporti effettuati;

4. la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della contribuente, rilevando che quest’ultima aveva dedotto, in realtà, un errore d’interpretazione e non l’errore di fatto descritto dall’art. 395 c.p.c., n. 4;

la C.T.R. ha aggiunto, “ad abundantiam”, che l’errore di fatto revocatorio non deve consistere in un punto controverso sul quale la sentenza revocanda si sia pronunciata, mentre, in questa vicenda tributaria, “risulta in motivazione che i giudici d’appello hanno esaminato la documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, compresa quella prodotta con il plico citato (semplice contenitore e non documento), e per una serie di ragioni, riportate in motivazione, l’hanno ritenuta di efficacia probatoria. Pertanto il fatto ha costituito punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.” (pag. 2 della sentenza impugnata);

5. la contribuente ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con una memoria; l’Agenzia iettg si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“i. Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., n. 4)”), la ricorrente premette che, nell’atto di appello, aveva criticato la sentenza di primo grado che aveva ignorato il contenuto del fascicolo processuale, nel quale erano state prodotte le fatture attive, riepilogative dei trasporti effettuati; precisa che tali fatture attive (emesse dalla ricorrente) si trovavano in un faldone che la segreteria non aveva fisicamente unito ai fascicolo d’ufficio, sicchè del loro contenuto la C.T.P. di Caserta non aveva avuto contezza; soggiunge che identico errore aveva commesso la C.T.R. della Campania, la quale aveva dato atto di avere meticolosamente esaminato tutti i documenti prodotti e di avere rinvenuto solo gli elenchi delle fatture passive, mentre (così si esprime la sentenza): “Nessuna traccia delle fatture attive, di cui l’appellante lamenta il mancato esame in primo grado, risulta agli atti.”;

la ricorrente riferisce, al riguardo, di avere chiesto e ottenuto dalla “Segreteria della sezione” l’attestato del 26/10/2011, che dava atto dell’allegazione, al fascicolo processuale, del plico contenente copia delle fatture emesse dalla stessa contribuente e dei relativi documenti di trasporto;

infine, sulla base di questi elementi,, la contribuente imputa alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato che il fatto avrebbe costituito punto controverso, oggetto di pronuncia da parte del giudice d’appello, per la decisiva ragione che la C.T.R. non aveva rinvenuto le dette fatture attive della contribuente, sicchè nemmeno aveva potuto esaminarle;

2. con il secondo motivo (“2. Motivazione erronea o contraddittoria sul fatto controverso e decisivo”), la ricorrente censura il vizio dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata che: (a) ha erroneamente affermato che la società avrebbe invocato un errore d’interpretazione e non un errore di fatto, là dove, invece, l’unico motivo di revocazione si fondava sulla circostanza che il giudice d’appello aveva supposto l’inesistenza di un fatto – l’avvenuta allegazione delle fatture -la cui verità era incontrovertibilmente stabilita; (b) ha sostenuto una circostanza non veritiera, e cioè che il giudice d’appello aveva esaminato la documentazione prodotta con il menzionato plico (“contenitore”), poco dopo avere dato atto, nella narrativa della controversia, che (invece), secondo la sentenza revocanda, di questi documenti non vi era “nessuna traccia”;

3. i due motivi, da esaminare insieme per connessione, sono fondati;

3.1. questa Corte (Cass. 28/09/2016, n. 19174) ha stabilito che l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (e non di ricorso per cassazione). Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva configurato un valido errore revocatorio nel mancato rinvenimento nel fascicolo di ufficio dei libri paga e matricola che, come attestato dalla cancelleria, risultavano invece incontrovertibilmente depositati, su cui era stata fondata la mancata prova del requisito dimensionale da parte del datore di lavoro e la conseguente reintegra del lavoratore;

tale orientamento di legittimità segue la scia della consueta giurisprudenza di questa Sezione tributaria che, in passato, ebbe modo di affermare che l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (Cass. 25/05/2011, n. 11453);

3.2. la C.T.R. ha disatteso il superiore principio di diritto in quanto, con una motivazione oscura, involuta e contraddittoria, ha escluso che la sentenza d’appello fosse incorsa in un errore di fatto, percettivo, senza considerare che, invece, il giudice d’appello aveva negato la presenza, nel fascicolo processuale, delle fatture attive (affermando, testualmente, che agli atti non risultava “Nessuna traccia delle fatture attive, di cui l’appellante lamenta il mancato esame in primo grado”), benchè, al contrario, il deposito di quei documenti contabili, nel fascicolo processuale, fosse stato incontrovertibilmente asseverato dalla segreteria, con l’attestato del 26/10/2011;

a ciò si aggiunga che la sentenza ha contraddittoriamente affermato che il giudice di secondo grado aveva esaminato la documentazione prodotta con il plico, sicchè il fatto aveva costituito punto controverso sul quale la sentenza d’appello si era pronunciata, senza considerare che, in precedenza, nel resoconto dei fatti di causa, la stessa C.T.R. aveva riferito che la sentenza revocanda aveva negato che quella documentazione (fatture attive emesse dalla contribuente) fosse stata prodotta in giudizio;

4. ne consegue che, accolti i due motivi del ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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