Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25848 del 23/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 28547-2020 proposto da:

CIRCOLO IPPICO “LA FENICE” ASD, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PISANO CARLO;

– ricorrente –

contro

F.G., P.M.T., M.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 17982/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

CONSIDERATO

che:

il Circolo Ippico La Fenice A.S.D. ha chiesto la correzione di errore materiale, e comunque di integrazione, nel senso meglio precisato nell’istanza stessa, dell’ordinanza di questa Corte n. 17982 del 20/08/2020;

la richiesta di integrazione dell’ordinanza di questa Corte, Sezione VI-3 n. 17982 del 28/08/2020, come prospettata dal difensore del Circolo Ippico La Fenice ASD, avvocato Pisano Carlo, che è volta a far risultare che il detto difensore è anticipatario e che il pagamento delle spese deve essere effettuata a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, è meritevole di accoglimento, sussistendone i presupposti, in quanto l’avvocato Pisano ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c. e il Circolo Ippico La Fenice A.S.D. risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (Sez. U n. 16037 del 07/07/2010; Cass. n. 00293 del 10/01/2011; Cass. n. 08578 del 11/04/2014);

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. un. 9438 del 27/06/2002; Cass. n. 10203 del 4/05/2009; Cass. n. 21213 del 17/09/2013).

PQM

Ordina che l’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 17982 del 28/08/2020 sia integrata, nella motivazione, alla pag. 6, dopo “seguono la soccombemy” con “e sono distratte in favore dell’avvocato Pisano Carlo e il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133” e nel dispositivo, dopo “di legge”, come segue: “con distraione in favore dell’avvocato Pisano Carlo e il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133”.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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