Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25882 del 23/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20905/2020 proposto da:

L.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****, Prefetto Provincia Roma;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino albanese, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma del 9.9.2019, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione Contro il provvedimento del GdP di Roma, L.H. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, la Prefettura di Roma non risulta costituita.

Con il motivo di ricorso, lo straniero deduce l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia in riferimento al decreto di espulsione, che quale atto amministrativo era privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne dovevano sorreggere la decisione (L. n. 241 del 1990, art. 3) sia in riferimento al decreto del GdP che professava un’acritica adesione al decreto, senza esplicitare i motivi di tale condivisione.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, perché la procura speciale alle liti allegata al ricorso in cassazione è di data anteriore (12.9.2019) rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento del GdP (11.6.2020), così che al momento del rilascio di detta procura non vi era ancora il provvedimento oggi impugnato, rispetto al quale, in quanto procura speciale (art. 365 c.p.c.), doveva essere successiva.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale intimata, esonera il collegio dal provvedere sulle spese, né si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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