Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25895 del 23/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 779/2020 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SOSSIO VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 3603/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1840/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 11.9.2019, ha rigettato il gravame interposto da B.O., cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso dal Tribunale della stessa sede il 24.4.2018, con il quale era stata disattesa la domanda del medesimo diretta ad ottenere la dichiarazione del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.O. articolando tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

3. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. preliminarmente, deve rilevarsi che, in data 8.9.2020, è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia “alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed al ricorso n. 779/2020”, sottoscritto da B.O. e dal difensore del medesimo, avv. Sossio Vitale;

2. nella fattispecie, non vi è prova della notifica della rinunzia al Ministero controricorrente, peraltro non necessaria, non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

3. la rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, “in quanto atto unilaterale recettizio, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., esige che essa sia notificata alle parti che hanno svolto attività difensiva o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto” (cfr. Cass. SS.UU. n. 3876/2010; Cass. nn. 2259/2013; 3114/2021) e “non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali, producendo l’estinzione del processo” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 7535/2019; 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009);

4. “l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” (cfr. Cass. n. 7535, cit.);

5. sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;

6. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

7. nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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