Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25938 del 24/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8898-2020 proposto da:

P.F., rappresentata e difesa dall’avv. GIUSEPPE POLITI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, rappresentato e difeso dall’avv. ALFIO MARCELLO LO VECCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3213/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dal Condominio “*****” in Mascalucia, avverso la sentenza del giudice di Giudice di pace di Mascalucia, resa nel contraddittorio con P.F.. Il Tribunale ha rilevato che l’appello era stato proposta in una causa decisa dal giudice di pace secondo equità e il cui valore non eccedeva millecento Euro; ha rilevato ancora che i motivi di impugnazione non erano riconducibili a una di quelle ragioni che rendono appellabili le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità (art. 339 c.p.c., comma 3); ha infine compensato le spese del grado, “attesa la difficoltà interpretativa della vicenda processuale sotto il profilo sopra esaminato”.

Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole della compensazione delle spese, in quanto operata dal Tribunale fuori dai casi previsti dalla legge.

Il Condominio “*****” ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo in vigore novellato dal D.L. n. 132 del 2014, (applicabile ratione temporis), la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché – per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 3979/2020; n. 4696/2019). Il Tribunale ha compensato le spese invocando “difficoltà interpretative della vicenda processuale”, senza ulteriori precisazioni; tuttavia la presenza di tali “difficoltà interpretative” non trova riscontro nella sentenza impugnata, da cui risulta con chiarezza che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello ha fatto seguito a una verifica oggettiva della fattispecie, fondata sulla considerazione del valore della causa e sull’analisi delle ragioni di censura mosse dall’appellante, ritenute all’evidenza estranee al novero dei motivi che rendono appellabili le decisione di giudice di pace pronunciate secondo equità.

In rapporto alle ragioni del decidere, la motivazione addotta dal medesimo giudice, a giustificazione della compensazione delle spese di lite, risulta palesemente incongrua, essendo perciò sindacabile in questa sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 23059/2018; n. 13767/2018; n. 6059/2017; n. 11222/2016).

Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento, con rinvio per riesame della liquidazione delle spese al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472