LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22847/2018 R.G. proposto da:
E.A., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fraternale, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Pesaro, via Castelfidardo, 26;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Ancona, n. 8295/2018, depositato il 3 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– E.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 3 luglio 2018 di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste, in quanto i fatti riferiti dal richiedente, anche laddove ritenuti credibili, attenevano a vicende di vita privata e di giustizia comune, e la situazione della zona geografica di provenienza non era tale da costituire un pericolo per la vita del richiedente medesimo;
– ha, infine, negato che quest’ultimo fosse esposto ad una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
CONSIDERATO
che:
– appare opportuno differire la decisione all’esito della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale, rilevante nel caso in esame, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, sollevata da questa Corte con ordinanza n. 17970 del 23 giugno 2021.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2021