LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37339-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.*****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO SALA;
– controricorrente –
contro
IFIM SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1977/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
alla parte contribuente veniva negata l’agevolazione fiscale per l’acquisto di una prima casa di categoria catastale A/7 – avvenuto il ***** ed assoggettata ad IVA – ritenendo l’Ufficio trattarsi di abitazione di lusso in quanto di 254 metri quadrati, come tale non rientrante tra quelle cui spetta tale agevolazione;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa;
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo potesse applicarsi retroattivamente il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) – che prevede la tassazione agevolata sui trasferimenti a titolo di prima casa ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di pregio) – entrato in vigore il primo gennaio 2014 ma che, con riferimento alle vendite soggette ad IVA, come quella di specie, si applica solo a partire dal 13 dicembre 2014 in virtù del disposto del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, parte 1, allegato A, del D.P.R. n. 633 del 1973, tabella A, n. 21, parte II, del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, dell’art. 11 preleggi, e della L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3.
Il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di agevolazioni “prima casa”, il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, che ha allineato la disciplina in materia d’IVA a quella prevista per l’imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1 gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del “favor rei”, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione (Cass. n. 13235 del 2016; Cass. n. 32304 del 2018; 1164 del 2021).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove ha applicato retroattivamente il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, né può dirsi che tale interpretazione sia contraria a Costituzione in quanto, relativamente alle agevolazioni fiscali, che per giurisprudenza costante di questa Corte sono di stretta interpretazione (Cass. n. 31333 del 2019; Cass. n. 23081 del 2019; Cass. n. 27904 del 2018), la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto un’ampia discrezionalità (purché non trasmodi in palese irrazionalità e arbitrarietà) al legislatore (ex plurimis, sentenze n. 262 del 2020; n. 264 e n. 177 del 2017): nella specie lo sfasamento intertemporale riguarda situazioni diverse in quanto solo per la vendita degli immobili assoggettati ad IVA la nuova disciplina agevolativa è applicabile dal 13 dicembre 2014 anziché dal primo gennaio 2014 e il Legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ha ritenuto di assoggettare a un regime agevolativo temporalmente diverso queste vendite che già godono del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (Cass. n. 29385 del 2019), in virtù del corollario del principio di uguaglianza secondo cui è possibile trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021