Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26141 del 27/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4355-2020, per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 24298/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/12/2019, proposto da:

Z.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ANTONELLI, 4, presso lo studio dell’avvocato DANILO LOMBARDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.B.;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo “alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma (causa r.g. 54012/2013), con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice”.

PREMESSO Che:

Z.M.E. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 19 dicembre 2019, n. 24298, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla convenuta Z.B., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Viterbo ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.

Z.B. non ha proposto difese.

CONSIDERATO

che:

La ricorrente contesta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma anzitutto sotto il profilo dell’avvenuta rinuncia all’eccezione da parte di Z.B.: la convenuta, dopo avere tempestivamente sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, vi ha poi rinunciato con dichiarazione resa all’udienza del 25 giugno 2015, dichiarazione poi ribadita in sede di comparsa conclusionale.

Il motivo è fondato.

Per le cause ereditarie l’art. 22 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo dell’aperta successione, luogo che l’art. 456 c.c. identifica nell’ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’art. 28 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 2466/1976). Non trattandosi di competenza territoriale inderogabile, una volta venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, il medesimo non aveva più il potere/dovere di individuare il giudice territorialmente competente.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti; spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472