Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26200 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 24833/2014 proposto da:

Consorzio Ancona per lo Sport, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Belelli e con lui elettivamente domiciliato in Roma via Benaco n. 5 presso lo studio dell’avv. M. Chiara Morabito;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 66/02/14, depositata il 4/3/2014;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 26/01/2021.

RILEVATO

che:

Il Consorzio Ancona Sport, operante nel settore della costruzione e gestione di impianti sportivi, ha impugnato la sentenza CTR Marche n. 66/2/14 depositata il 4/3/2014. La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ***** di maggiori redditi per l’anno 1992.

La ricorrente era stata incaricata dal “Consorzio per la costruzione di impianti sportivi nel territorio del comune di Ancona” (formato dall’Amministrazione provinciale e dal Comune di Ancona) della costruzione del nuovo stadio e del palazzetto dello sport di quel capoluogo.

L’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione in relazione a tre “voci” per cui: a) non riconosceva come ribasso d’asta operata dal concedente, la somma di 1.000.000.000 di lire, ritenendola una compensazione tra debiti di pari importo tra concedente e concessionario; b) non riconosceva la somma di 66.667.000 di lire quale contributo finanziario in favore dell’Ancona Calcio; c) non riconosceva la cifra di lire 35.745.376 quale compenso all’Amministratore del Consorzio ricorrente.

Il “Consorzio Ancona per lo Sport” si opponeva all’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Ancona, che accoglieva il suo ricorso. Appellava la decisione l’Ufficio e il Consorzio resisteva con appello incidentale.

La CTR accoglieva in parte l’appello principale dell’Ufficio, limitatamente alla rettifica relativa al “compenso all’Amministratore” e respingeva nel resto il gravame ritenendo, il giudice regionale, che gli altri motivi dell’Ufficio non fossero stati sufficientemente specificati.

Tale sentenza, n. 112/4/2000, veniva impugnata con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e per aver omesso, la CTR, di esaminare i motivi ritenuti carenti di specificità. Il Consorzio presentava a sua volta ricorso incidentale, per contestare la decisione del giudice regionale in merito al “compenso all’amministratore”.

La Corte di legittimità, con sentenza n. 3450/2009, accoglieva il ricorso principale e respingeva quello l’incidentale, rinviando alla CTR Marche.

L’Ufficio riassumeva la causa e la CTR, quale giudice di rinvio, emetteva la sentenza n. 66/2/2014, oggetto della presente impugnazione da parte del “Consorzio Ancona Sport”.

Quest’ultimo lamenta, con un unico motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la sentenza impugnata avesse erroneamente interpretato la decisione della S.C., esorbitando dall’ambito della cognizione ad essa demandata.

La ricorrente ha depositando memoria.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo di ricorso appare infondato.

In particolare, il Consorzio ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata era stata emessa “sull’erroneo presupposto che la Cassazione avesse già indicato la soluzione dei quesiti ad essa Commissione demandati”, nel senso che il giudice regionale aveva attribuito alla decisione di legittimità un vincolo al giudizio demandatogli, in violazione dell’art. 384 c.p.c..

Ora, ritiene, invece, il Collegio che il giudice di rinvio abbia esercitato i suoi poteri valutando autonomamente, i motivi che l’Ufficio aveva sottoposto al giudice d’appello, poi oggetto del ricorso per cassazione.

Contrariamente a quanto dedotto dal Consorzio, la sentenza della CTR, ha dapprima ripercorso l’intero iter della vicenda ed i termini della sentenza di legittimità, per poi riassumere sia le questioni poste dal ricorso in riassunzione, che gli aspetti assegnati alla sua cognizione.

Nell’excursus il giudice del rinvio ha, quindi, ricordato le posizioni delle parti, l’esito delle varie fasi di merito e di quella di legittimità. Argomentando, nella seconda parte della pronuncia, in modo esauriente, la sua decisione sia in merito alla esatta qualificazione della “rimanenze finali”, come’ compensazione e non come ribasso d’asta, che in merito al mancato riconoscimento del “contributo” all’Ancona Calcio. Senza che sia in concreto dubitale della autonoma valutazione di tali profili, pur se coincidente con quella dell’Ufficio.

In particolare, la parte motiva della decisione qui impugnata ha inizio con l’espressione “Questa Commissione” posta sul finire della seconda pagina della sentenza in esame.

Ora, quanto in particolare attiene al mancato riconoscimento del “compenso all’amministratore”, che il giudice del rinvio richiama nel suo excursus e che il ricorrente addita quale indice della sua tesi, è pacifico che esso costituisca un profilo già deciso definitivamente con il rigetto da parte della S.C. del ricorso incidentale del “Consorzio”. Tal che, pur se il Giudice di rinvio “ritorna” su tale aspetto, la circostanza è del tutto irrilevante, e non può costituire (come ritiene il ricorrente) un sintomo di anomalia, risultando solo superflua perché, appunto, questione già definita con il rigetto del ricorso incidentale del “Consorzio e quindi estranea al thema decidendum del giudizio di rinvio.

E’ poi vero che nella sentenza si legge “in ottemperanza ai criteri e principi di diritto dettati dalla Suprema Corte…. (Il giudice di rinvio) è del parere di confermare integralmente le conclusioni e le rettifiche operate dall’Ufficio…”. Si può ritenere inappropriate le espressioni usate quali: “in ottemperanza…” o “in conformità a quanto statuito dalla Cassazione” (riferito al compenso all’Amministratore) o “non può che ribadire che” (riferita al contributo all’Ancona Calcio), perché richiamanti l’idea di una attività non autonomamente valutativa.

Timore però infondato in quanto la diversa qualificazione del c.d. “ribasso d’asta” è stato ampiamente motivato con circostanze che la Corte aveva richiamato solo per riassumere le argomentazioni dell’Ufficio ricorrente al fine di confutare il difetto di specificità ravvisato dal giudice d’appello.

Il mancato riconoscimento del contributo, alla società di calcio cittadina, è motivato con la mancata adozione di una deliberazione assembleare di autorizzazione dell’erogazione e per l’assenza delle condizioni di deducibilità.

Il mancato riconoscimento del maggior compenso all’Amministratore è del pari motivato (sia pure superfluamente per la ragione ricordata), con il difetto di una formale Delib. assembleare del Consorzio ricorrente.

Insomma, le espressioni che possano considerarsi improprie o superflue o fuorvianti rilevabili nell’esposizione della pronuncia, non impediscono di comprendere che la sentenza impugnata, nel suo contenuto decisorio, si riferisca ai profili relativi al ricorso principale dell’Ufficio, accolto in sede di legittimità, rinviati e valutati nel merito dal giudice regionale, con decisione coincidente, nel caso in esame, con la tesi dell’Amministrazione, ma non per questo priva di autonomia.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese. Ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 7.300 oltre alla rifusione delle spese prenotate a debito.

Dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par. a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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