Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26221 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 633/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gioia Vaccari, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, al viale Gioacchino Rossini n. 18;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

e:

P.A., rappresentato dall’avv. Valerio Moretti, presso cui e’ elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 135;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2803/06/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 17 febbraio 2014, depositata in data 7 maggio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

Equitalia Sud S.p.A. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate e P.A. per la cassazione della sentenza n. 2803/06/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 17 febbraio 2014, depositata in data 7 maggio 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo del motociclo tg. ***** derivante da iscrizione a ruolo della complessiva somma di Euro 18.820,50, per omesso versamento di Irpef ed Ilor, oltre sanzioni ed interessi, relativamente agli anni di imposta 1982/1983;

con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto che fosse nulla la notifica della cartella di pagamento prodromica al preavviso di fermo, in quanto notificata alla moglie separata in epoca in cui il contribuente, come aveva dimostrato con adeguata documentazione, aveva spostato la propria residenza in luogo diverso (***** e non più *****);

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate e P.A. non si sono costituiti;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 luglio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente ha depositato memoria telematica;

in data 1 luglio 2021 il contribuente ha depositato tardivamente memoria.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente, che non risulta costituito ritualmente a mezzo di controricorso, ha depositato, comunque tardivamente in data 1 luglio 2021, una memoria, che, per quanto evidenziato, è inammissibile;

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice di appello non aveva esaminato la questione decisiva della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento, notificata dopo la cartella di pagamento e non impugnata dal contribuente;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nell’avvenuta notifica a mani di soggetto qualificatosi moglie e, quindi, legittimato a ricevere l’atto;

il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo;

in particolare, con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che il contribuente, nell’impugnare il preavviso di fermo amministrativo, ha dedotto l’omessa notifica della cartella di pagamento propedeutica;

tale cartella, infatti, sarebbe stata consegnata alla moglie separata (circostanza non contestata dalla ricorrente), quando il destinatario aveva trasferito altrove la propria residenza (secondo quanto dedotto dal contribuente nelle precedenti fasi di merito e ritenuto dimostrato dal giudice di appello);

pertanto, con l’impugnazione del preavviso di fermo, il contribuente ha contestato l’avvenuta notifica del titolo propedeutico all’emissione del preavviso stesso;

la ricorrente Equitalia aveva sostenuto, invece, oltre alla validità della notifica avvenuta a mani della moglie, assunto espressamente non condiviso dal giudice di secondo grado (che ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato di aver spostato la propria residenza a seguito della separazione dalla moglie), la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento, emessa a seguito della stessa cartella di pagamento e notificata, prima del preavviso di fermo, a mani proprie del destinatario, peraltro nello stesso indirizzo ove era avvenuta la consegna della cartella di pagamento alla moglie;

sul punto il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contribuente non avesse impugnato, né la cartella di pagamento, né la successiva ingiunzione, ritualmente notificate, con conseguente definitività dell’iscrizione a ruolo;

il contribuente aveva proposto appello, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica, in quanto non più residente a casa della moglie separata, evidenziando che la notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta a mani proprie, mancava di qualsiasi sottoscrizione del destinatario;

a sua volta Equitalia aveva controdedotto in ordine alla validità delle notifiche, rilevando in particolare che, comunque, anche a voler ritenere nulla la notifica della cartella di pagamento, il contribuente non avrebbe più potuto contestarla, ai fini dell’annullamento del fermo amministrativo, non avendo impugnato l’intimazione di pagamento, regolarmente ricevuta a mani proprie;

invero, il contribuente avrebbe avuto l’onere di impugnare nei termini l’intimazione di pagamento, con cui veniva reso edotto della cartella di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente;

tale questione non è stata in alcun modo affrontata dal giudice di appello, il quale si è limitato a pronunciarsi sull’invalidità della notifica della cartella di pagamento, ritendo, come si è visto, che non fosse valida la consegna a mani della moglie separata, avendo il contribuente dimostrato di non risiedere nel domicilio dove è avvenuta la notifica;

dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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