LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 682/2015 R.G. proposto da:
F.C., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Jannarelli, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 171, presso l’avv. Giovanni Bertoni;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1401/26/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, pronunciata in data 14 aprile 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
F.O. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 1401/26/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, pronunciata in data 14 aprile 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento relativa al maggior reddito di partecipazione, accertato ai fini Irpef, nei confronti del contribuente in qualità di socio della “Immobiliare Oliveto” s.r.l.;
la suddetta cartella era stata emessa a seguito della sentenza definitiva n. 57/27/2009 della C.t.r. della Puglia, sezione staccata di Foggia, con cui i giudici di appello, in accoglimento del ricorso dell’ufficio, avevano demandato a quest’ultimo la determinazione del quantum dovuto, in considerazione dell’effettiva percentuale di partecipazione alla società (il 33,285% in luogo del 16,66%), nonché della riduzione del reddito societario da 660.040.000 a 581.380.000 di vecchie lire;
con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto preliminarmente l’ammissibilità dell’appello dell’amministrazione finanziaria per sufficiente specificità dei motivi, successivamente evidenziando che il giudizio tributario si annovera tra quelli di “impugnazione – merito” e che, nel caso di specie, le somme iscritte a ruolo per imposte e sanzioni non andavano oltre i limiti stabiliti dal giudice in sentenza;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 luglio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
in data 30 giugno 2021, gli eredi del ricorrente hanno depositato memoria telematica, notificata a controparte, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente deve darsi atto che gli eredi del ricorrente hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio;
gli eredi F. deducono che il ricorrente, loro dante causa, F.C., successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione, aveva aderito alla rottamazione delle cartelle oggetto del contenzioso, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, pagando l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata;
“in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018);
pertanto, nel caso di specie, stante la rinunzia degli eredi del ricorrente, notificata a controparte, che non ha eccepito alcunché, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto l’Agenzia delle entrate, solo irregolarmente costituita ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021