LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1231-2016 proposto da:
Elpis srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Merulana 247, presso lo Studio dell’Avv. Antonio Castiello, rappresentata e difesa dall’Avv. Sandro Micelisopo;
– ricorrente –
contro
Exterion Media Italy srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo 107, presso lo studio dell’Avv. Francesco Attianese, rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Luca Lemmo e dall’Avv. Vincenzo Francesco Sbrescia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5294/39/15 della CTR di Napoli, depositata il 3 giugno 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 07/07/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Elpis srl in liquidazione, in qualità di concessionario del Comune di Napoli per l’accertamento e la riscossione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e diritto sulle pubbliche affissioni, ha notificato avviso di accertamento ed ingiunzione di pagamento alla CBS Outdoor srl, oggi Exterion Media Italy srl.
Contro tale avviso la società contribuente ha proposto opposizione che la CTP di Napoli, nel contraddittorio con la sola Elpis srl, non essendosi costituito il Comune di Napoli, con sentenza n. 6793/19/2014, ha respinto.
La Exterion Media Italy srl ha proposto appello che la CTR di Napoli, nel contraddittorio con la Elpis srl in liquidazione, con sentenza n. 5294/39/15, ha accolto.
La Elpis srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dichiarato, nella sua memoria conclusiva, che la società contribuente ha deciso di avvalersi della facoltà di definizione della controversia concessa dal Comune di Napoli con Delib. 1 agosto 2017, n. 67, ai sensi del Regolamento per la definizione agevolata sulle liti tributarie, come consentito dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017, che permette ai contribuenti, che hanno notificato un ricorso al Comune entro il 24 aprile 2017, di estinguere il giudizio pendente pagando esclusivamente l’imposta richiesta.
Nella citata memoria è stato dato atto, altresì, dell’avvenuto versamento di quanto dovuto.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio in corso.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021