Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26230 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12282-2020 proposto da:

P.M., L.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato ERICH GRIMALDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA FGVS, C.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9967/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l’08/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. L.B. e P.M. propongono ricorso per cassazione, notificato il 6 maggio 2020, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 9967/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata l’8 novembre 2019. La Generali Italia s.p.a. e C.O., intimati, non hanno svolto difese in questa sede nonostante la regolarità delle notifiche effettuate rispettivamente per via telematica e via posta.

2. Il sig. L. adiva il Giudice di Pace di ***** per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal proprio motociclo in occasione di un sinistro stradale e ivi conveniva C.O., al quale attribuiva la responsabilità dell’incidente, nonché la compagnia Generali s.p.a., designata alla gestione del FGVS. Alla prima udienza di comparizione si costituiva con intervento volontario il sig. P., conducente del veicolo dell’attore al momento dell’occorso, il quale si associava alle difese di parte attrice e chiedeva il risarcimento dei danni alla persona patiti. Il GdP rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.

3. I sig.ri L. e P. hanno proposto appello avverso la sentenza di prime cure dinanzi al Tribunale di Napoli che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha ritenuto fondate le censure svolte con il gravame e, per l’effetto, ha riformato integralmente la decisione del GdP. In particolare, il giudice di secondo grado ha condannato, in solido, la Generali e il sig. C. al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore del proprietario del veicolo ( L.) della somma di Euro 1.000,00, nonché in favore del conducente ( P.) della somma di Euro 4.732,97, oltre IVA e interessi legali dalla data del sinistro, per danno alla persona. Inoltre, ha provveduto a un nuovo regolamento delle spese di lite del primo grado e ha liquidato le spese dei due gradi di giudizio, ponendole a carico dei soccombenti.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia “Errore in iudicando. Violazione di legge. Falsa applicazione nonché violazione del D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla liquidazione dei compensi ed alle spese del primo e secondo grado di giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa motivazione circa l’applicazione dei valori di liquidazione indicati”. I ricorrenti, che agiscono congiuntamente sin dal grado di appello, censurano il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che sarebbero state liquidate in loro favore al di sotto dei minimi tariffari e senza motivazione alcuna.

2. Il motivo è fondato.

3. Merita precisare che in tema di liquidazione delle spese processuali correlate al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, come richiesto in prima battuta dai ricorrenti, dovendo il giudice quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento dai parametri e la misura di questo (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 4/8/2017; Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 9/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 406 dell’11/1/2008).

4. Nel caso di specie, il Tribunale, peraltro, ha liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari portati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, allegata Tabella 2, senza addurre alcuna motivazione con riguardo alla riduzione. In particolare, in relazione alla posizione del sig. L. il Tribunale ha disposto “Condanna in solido la Società Generali Italia s.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e C.O. al pagamento in favore di L.B. a titolo di spese del giudizio di primo grado la somma di Euro 120,00 per spese vive ed Euro 330,00 per compensi professionali, oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%”.

5. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, art. 6, commi 1 e 2, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del “decisum”), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 19014 dell’11/9/2007; succ. in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22742 del 12/9/2019; Sez. 3, Sentenza n. 3903 del 29/2/2016).

6. All’esito del giudizio di primo grado la domanda attorea era stata accolta con condanna degli appellati, in solido, al pagamento a titolo di risarcimento della somma di Euro 1.000,00 oltre IVA e interessi legali dalla data del sinistro, dunque, per un totale complessivo di Euro 1.716,02; invero, parte attrice aveva chiesto un risarcimento per i danni subiti dal motociclo da quantificarsi in Euro 1.767,27, nonché il danno da fermo tecnico che il giudice di secondo grado ha ritenuto non provato. Pertanto, è sul primo importo (Euro 1.716,02) – cd. decisum – che il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare le spese del primo grado.

7. La liquidazione delle spese di primo grado in favore del L., pari a Euro 330,00 si pone, pertanto, al di sotto dei valori minimi previsti – pari a Euro 671,00 – per le controversie di competenza del Giudice di Pace di valore compreso nello scaglione tra Euro 1.000,00 e 5.200,00.

8. Uguale discorso vale in relazione alla posizione del sig. P.. Il Tribunale ha statuito “Condanna in solido la Società Generali Italia s.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e C.O. al pagamento in favore di P.M. a titolo di spese del giudizio di primo grado la somma di Euro 150,00 per spese vive ed Euro 430,00 per compensi professionali, oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%”. Anche questa volta la condanna alle spese si arresta al di sotto del minimo tariffario, pari a Euro 671,00, per controversie dinanzi al GdP di valore compreso tra Euro 1.110,00 e Euro 5.200,00: gli appellati, difatti, sono stati condannati a risarcire il P. per l’importo di Euro 4.732,79 a titolo di risarcimento danni, oltre IVA e interessi legali dalla data del sinistro (14/2/2002), mentre era stato chiesto un risarcimento per i danni non patrimoniali da quantificarsi in Euro 6.749,98.

9. Infine, rispetto all’appello, proposto congiuntamente dai sig.ri L. e P., il Tribunale ha disposto “Condanna in solido la Società Generali Italia s.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada e C.O. al pagamento in favore di P.M. e L.B. a titolo di spese del presente giudizio la somma di Euro 410,00 per spese vive ed Euro 1620,00 per compensi professionali, oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%”.

10. Senza alcuna motivazione, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto un importo complessivo pari a Euro 1620,00; mentre, sulla base dello scaglione tra Euro 5200,00 e Euro 26000,00, in considerazione della sommatoria delle due domande congiunte, vi è stata violazione del minimo tariffario che nel caso concreto era pari a Euro 2.738,00, in considerazione della tariffa minima; né è stato oltretutto considerato l’aumento del 10% (Euro 273,8) previsto, nella misura minima, per la difesa congiunta, a discrezione del giudice D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2. Si rammenta, difatti, che l’aumento previsto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, anche se costituisce una mera facoltà, è sottoposto all’onere della motivazione, sia nell’evenienza che l’aumento sia disposto, sia nell’evenienza contraria (Cass. n. 461 del 2020) e che la trattazione è sempre prevista per il giudizio di appello.

11. Pertanto, il ricorso merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, affinché decida anche in relazione alle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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