Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26250 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36034-2019 proposto da:

I.S.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASALOTTI, 286, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PORZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

IN.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANNETTO VALLI 93, presso lo studio dell’avvocato CARMELO FABRIZIO FERRARA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOACCHINO MARLETTA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 1676/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

Che:

1. – I.S. ricorre per un mezzo, nei confronti di In.Pa., contro l’ordinanza, tale qualificata, del 23 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Caltanissetta, provvedendo in parziale modifica del decreto del Tribunale di Gela, che aveva rigettato il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. della I., condannandola alle spese di lite, ha confermato l’affidamento condiviso della minore In.Ca.Ma.Ri. con collocamento prevalente presso la madre, ha incaricato il Consultorio familiare di svolgere azione di sostegno individuale e di coppia in favore dei genitori, ha confermato nel resto del provvedimento impugnato ed ha compensato tra le parti “le spese del presente grado di giudizio”.

2. – In.Pa. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di provvedere sulla liquidazione delle spese di lite relative al primo grado, pur avendo parzialmente accolto il reclamo di essa I..

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

La I. aveva originariamente agito in giudizio ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla minore In.Ca.Ma.Ri., sollecitando dell’affido in via esclusiva con esercizio controllato del diritto di visita del padre in una struttura protetta ed alla presenza della madre, ricorso respinto dal Tribunale competente, con condanna alle spese.

La Corte d’appello, investita del reclamo avverso il decreto del Tribunale, lo ha parzialmente accolto, affermando: “Deve conclusivamente osservarsi che, sebbene sia interesse della minore mantenere un contatto con il genitore non collocatario, la regolamentazione degli incontri, come disciplinata nel provvedimento oggi impugnato, non abbia fin qui garantito alla minore una relazione serena ed adeguata a fronte della sua tenera età e della peculiare condizione dei genitori che, oltre a vivere una forte conflittualità” a causa delle loro caratteristiche personologiche non riescono a superare un reciproco atteggiamento di sfiducia e di ansia che si ripercuote certamente sul benessere della bambina. Proprio sotto questo profilo vanno recepite le considerazioni conclusive del consulente in ordine alla necessità che la coppia intraprenda un percorso psicoterapeutico individuale… che sia di affiancamento al percorso sulla genitorialità”.

Ciò detto, è agevole rammentare il principio, anche in detta sede applicabile, secondo cui: “In materia di liquidane delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 24 gennaio 2017, n. 1775).

Ha dunque errato la Corte d’appello di Caltanissetta, all’esito della parziale riforma del decreto impugnato, a provvedere sulle sole spese della fase di reclamo, omettendo di prendere posizione sul riparto delle spese del precedente grado.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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