LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12977-2020 proposto da:
N.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAI.
PASSIRIA 23, presso lo studio dell’avvocato ANASTASIO PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato MATITANGEIA FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. RG 573/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 01/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RITENUTO
Che:
1. – N.M.I. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 3 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Trieste ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
Che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 dicembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1-bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non ha applicato i principi di cooperazione istruttoria in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente ritenendolo non credibile.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in quanto l’impugnato decreto non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in quanto il tribunale di Trieste non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
RITENUTO CHE 4. — 11 ricorso è inammissibile.
l,e Sezioni 1 Tnire di questa Corte hanno stabilito quanto segue: “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, c:comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere con ferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c.” il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una Speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difinsore” (Mass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177).
Al paragrafo 49 chiarito che: “Non occorre … che il difensore operi due autonome attesta: –ioni, Fund relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’us’o di formule sacramentali, del fitto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento”. Nel caso di specie la procura alle liti, che reca la data del 24 febbraio 2020, reca un generico “visto per autentica”: sicché non risulta in modo esplicito Che il difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021