LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6688/2020 R.G. proposto da Avv. P.M., in proprio e in qualità di difensore di S.L., da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
V.G.;
– intimato –
Per la correzione dell’ordinanza della Corte 01 cassazione n. 648/20, depositata il 15 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Avv. P.M., in proprio e nella qualità di difensore di S.L., ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 648/20, emessa il 15 gennaio 2020, con cui, nel giudizio di separazione personale svoltosi tra la S. ed il coniuge V.G. questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione da quest’ultimo proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma il 15 marzo 2018;
che a sostegno dell’istanza il ricorrente ha dedotto che, nel condannare il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lui avanzata nel controricorso;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Considerato che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.;
che l’esperibilità del predetto rimedio, prevista dall’art. 93 c.p.c., comma 2, ai fini della revoca della distrazione, nell’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustificazione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un’autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 04/2014, n. 8578);
che, nella specie, all’istanza di correzione risulta allegato l’originale del controricorso notificato e depositato dall’Avv. Proverbio in qualità di difensore di S.L. nel giudizio di legittimità promosso da V.G., nelle cui conclusioni sono espressamente riportate la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese processuali da parte dell’istante e la conseguente richiesta di distrazione in suo favore;
che è stata altresì prodotta copia autentica dell’ordinanza n. 648/20, emessa il 15 gennaio 2020, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avanzata dal difensore della controricorrente;
che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, con l’aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell’ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 648/20, emessa il 15 gennaio 2020, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge “condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge”, debba invece leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente al pagamento, in favore della con-troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. P.M., antistatario”.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021