Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26261 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2594/2020 proposto da:

A.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2957/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 1670/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia è stata confermata l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da A.I., cittadino nigeriano fuggito dal suo paese il quale aveva raggiunto l’Italia, dopo essere transitato per la Libia, con il proposito di provvedere al mantenimento della madre e dei fratelli che erano stati cacciati dal padre il quale aveva un’altra relazione.

2. La Corte di merito ha ritenuto generiche le censure formulate dal richiedente asilo all’ordinanza di primo grado osservando che le dichiarazioni rese non erano credibili e che, comunque, le ragioni poste a fondamento della richiesta non erano sintomatiche dell’esistenza di un pericolo per la vita attendendo, piuttosto, a ragioni meramente economiche. Il giudice di secondo grado ha poi ritenuto che nel paese di provenienza, la Nigeria, ed in particolare nel Delta State, non vi è una situazione di instabilità tale da giustificare un pericolo oggettivo di violenza indiscriminata. Inoltre, ha accertato che il fenomeno migratorio risulta essere collegato alle difficoltà economiche e che le allegazioni riferite alla richiesta di protezione umanitaria erano generiche.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.I. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria di costituzione tardiva al solo fine di partecipare alla discussione.

CONSIDERATO

Che:

4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione del principio di specializzazione dell’organo giudicante composto da un magistrato della sezione specializzata un applicato ed un ausiliario è infondato.

4.1. Questa Corte, in fattispecie consimile, ha affermato che “la composizione mista di Collegi destinati alla trattazione specialistica della materia del lavoro, con un magistrato della Sezione Lavoro e due delle Sezioni civili della Corte, stabilita prima dell’udienza fissata per la discussione è legittima in quanto frutto di una straordinaria procedura di “assegnazione interna” temporanea cui il Presidente della Corte ha fatto ricorso per fronteggiare l’allarmante situazione di sofferenza della Sezione Lavoro a fronte un elevato numero di procedimenti pendenti accompagnato da una grave scopertura di organico (Cass. n. 10410 dell’1/06/2020); – pertanto, la suddetta composizione è stata reputata conforme al principio di precostituzione del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 CDFUE, trovando la sua solida base nella normativa, primaria e secondaria del CSM, che disciplina l’istituto della “assegnazione interna” dei magistrati; – non dissimile rispetto a tale ipotesi deve ritenersi quella relativa al caso di specie, nel quale i giudici civili sono stati chiamati a far parte dei collegi addetti alla protezione internazionale proprio per far fronte all’esigenza straordinaria ed urgente dettata dall’enorme mole di impugnazioni e dalla necessità di tutela dei diritti fondamentali ad essi sottesi” (cfr. Cass. 30/09/2020 n. 29448).

5. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’apparenza e sostanziale inesistenza della motivazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis. Sostiene il ricorrente che non sarebbe stata valutata l’età del richiedente, le condizioni personali ed il viaggio affrontato. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che nel paese di origine il richiedente non avrebbe conservato alcun rapporto parentale né una rete amicale laddove invece in Italia si è creato forti relazioni personali tra compagni di scuola e colleghi di lavoro.

5.1. La censura non può trovare accoglimento. Sebbene la Corte di appello abbia sinteticamente affermato che non sono state riferite specifiche ragioni di vulnerabilità, tuttavia, il ricorrente nulla di specifico allega che consenta di ritenere che avrebbero dovuto essere prese in considerazione altre puntuali situazioni evidenziate.

6. Anche il terzo motivo di ricorso è generico ed inammissibile in quanto, denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e l’inidoneità delle fonti consultate il ricorrente trascura persino di indicare l’area geografica di riferimento mentre la sentenza riporta ed esamina fonti sufficientemente aggiornate e pertinenti rispetto alla situazione del paese ed alla zona di provenienza dichiarata nel ricorso introduttivo (il Delta State in Nigeria).

7. Deve essere accolto invece l’ultimo motivo di ricorso con il quale il richiedente asilo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e osserva che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto, pure allegato nelle note conclusive, che in data ***** era nato a ***** il figlio D..

7.1. Rileva il collegio che nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, l’esistenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell’apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest’ultima nel suo complesso, e dall’altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale. Non si può trascurare di prendere in esame, come ha fatto la Corte, l’allegata esistenza di un legame familiare con la prole. L’elasticità dei parametri entro i quali si muove la protezione umanitaria comporta che, ai sensi dell’art. 8 CEDU, la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente (cfr. Cass. 22/01/2021 n. 1347 e in tema v. anche 13/10/2020 n. 22052).

7.2. Come si è evidenziato la Corte ha del tutto trascurato di prendere in esame tale circostanza, sopravvenuta nel corso del giudizio, che risulta essere stata tempestivamente allegata alla prima occasione utile e prima della decisione della controversia.

8. In conclusione rigettato il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo, deve essere accolto il quarto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, riesaminerà l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie tenendo conto delle circostanze indicate in motivazione. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione anche del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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