LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26172-2015 proposto da:
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI SCIACCA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI n. 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentano e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1787/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 2172/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dcl Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 19 novembre 2014, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Sciacca, che, sulla domanda proposta da C.S. nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana e l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca in liquidazione, avente ad oggetto la declaratoria del diritto a conseguire il passaggio dal profilo di Segretario Amministrativo 1 livello super – quadro CCNL per i dipendenti delle aziende termali al profilo di Direttore Amministrativo – CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e la condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive, aveva accolto la sola domanda di condanna al pagamento delle differenze predette, sul mero presupposto dell’accertamento dell’esercizio di fatto di mansioni corrispondenti al superiore inquadramento rivendicato, in parziale riforma di quella decisione dichiarava il diritto del C. all’inquadramento nella qualifica di Direttore Amministrativo dell’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca con decorrenza dal 2.2.2007 e fino al passaggio nel Ruolo Speciale ad esaurimento della Regione Siciliana.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla stregua di un pronunciamento di questa Corte reso in fattispecie analoga con la sentenza n. 7018/2000, applicabile nei confronti dei dipendenti dell’Azienda in questione il disposto dell’art. 2103 c.c. come novellato dalla L. n. 300 del 1970, art. 13 trattandosi di posizione che attiene ad una posizione di diritto soggettivo e non investe atti discrezionali resi dall’Azienda stessa nell’esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione.
– Per la cassazione di tale decisione ricorrono tanto la Presidenza della Regione Siciliana quanto l’Azienda Autonoma Terme di Sciacca, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il C..
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;
che il controricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, gli Enti ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., L. n. 300 del 1970, artt. 37 e 40 e D.Lgs. n. Pres. Reg. Sic. n. 512 del 1954, art. 12 lamentano la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in relazione ad una lettura della L. n. 300 del 1970, art. 37 nel cui ambito di efficacia si ammette rientri l’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, in relazione alla dichiarata natura di ente pubblico economico della stessa, per la quale quella previsione ammetterebbe deroghe in riferimento a norme previgenti che disporrebbero in termini difformi e ciò in particolare per quel che riguarda la fase prodromica al rapporto di lavoro della selezione del personale in vista della copertura di un posto in organico, cui sarebbe riconducibile il richiamato art. 12, che disciplina la nomina del Direttore Amministrativo delle Aziende Autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale in termini che risultano incompatibili con il meccanismo della “promozione automatica” per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori di cui all’art. 2103 c.c..
Il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 7439 del 3.6.2000, che si riporta ad altri precedenti più risalenti (cfr. Cass. 18.6.1999, n. 6146), orientamento coevo a quello fatto proprio dalla Corte territoriale ma del tutto opposto, secondo cui il disposto della L. n. 300 del 1970, 13 e di altre norme della stessa legge nessuna efficacia abrogativa possono aver in relazione alle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell’ente pubblico economico, operando in questa sfera l’ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera finiscono per avere una mera efficacia integrativa non diversamente da come avviene, per effetto del disposto della L. n. 300 del 1970, art. 37, u.p. per gli altri enti pubblici non economici. Ciò trova conferma anche nel previsto passaggio nel ruolo speciale ad (Ndr: testo originale non comprensibile) della regione.
Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, riconoscimento del superiore inquadramento come Amministrativo dell’Azienda Autonoma Terme compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento come Direttore Amministrativo dell’Azienda Autonoma Terme di Sciacca. Compensa tra le parti delle spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021