Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26278 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16642-2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MURA SABRINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3996/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Cagliari sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 7/5/2020 ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari in ordine alle istanze avanzata da O.E. nato in Nigeria il 24/2/1997, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. In particolare il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perché era omosessuale e temeva di essere arrestato per questo in quanto tutti sapevano della sua relazione.

Avverso il decreto del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato al Ministero dell’Interno.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente. Compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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