Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26288 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37343-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALMEC SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 82/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO di TRENTO, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Trento, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Trento, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “ALMEC” avverso il silenzio serbato dall’ufficio in ordine ad una sua istanza dell’8 giugno 2009, intesa ad ottenere il rimborso ILOR 1997, come da dichiarazione dei redditi presentata il 30 luglio 1998; secondo entrambi i giudici di merito, la prescrizione del diritto di rimborso ILOR 1997 decorreva non dalla data della presentazione della dichiarazione (30 luglio 1998), ma dal 31 dicembre 1999, data di scadenza del termine, all’epoca biennale, per la liquidazione o la rettifica dell’imposta anzidetta.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 2935,2944 e 2946 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso di un credito tributario decorreva non dallo spirare del termine, entro il quale l’ufficio aveva il potere-dovere di accertare l’an ed il quantum del credito chiesto in rimborso, ma dalla data di presentazione della dichiarazione, nella quale il credito era stato esposto e cioè, nella specie, dal 30 luglio 1998; pertanto il sollecito fatto l’8 giugno 2009 dalla società contribuente per ottenere il rimborso dell’ILOR 1997 era intervenuto quando era ormai già trascorso il termine decennale di prescrizione del diritto al chiesto rimborso;

che l’intimata si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9443 del 2019; Cass. n. 5329 del 2019; Cass. n. 21788 del 2018) è concorde nel ritenere che l’esposizione di un credito tributario in una dichiarazione equivale a richiesta di rimborso, la quale è da ritenere già di per sé sottoposta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.; e sulla decorrenza di detto termine prescrizionale non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale e la liquidazione delle somme dovute, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, né l’atto di richiesta di documentazione, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis; invero l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche se sono scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che la stessa abbia adottato alcun provvedimento; occorre pertanto affermare il principio della scissione fra l’accertamento di maggiori debiti tributari ed il diritto al rimborso di un credito tributario, nel senso che non è necessario attendere il consolidamento di una pretesa impositiva per far decorrere il termine prescrizionale; invero, qualora si accedesse alla tesi contraria, si verificherebbe un indebito allungamento dei termini prescrizionali rispetto a quelli previsti dalla legge, potendo il contribuente beneficiare di un termine prescrizionale pari alla sommatoria fra il termine per il consolidamento della pretesa erariale ed il termine prescrizionale per l’esecuzione del rimborso, già esposto in dichiarazione, ma temporaneamente inesigibile;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata; e, potendosi decidere la causa nel merito, non essendo necessarie ulteriori indagini di merito, va respinta la domanda iniziale del contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda iniziale del contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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