LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 318-2020 proposto da:
AUTOSTAR IMMOBILIARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), quale successore dell’AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3028/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che la s.p.a. “AUTOSTAR IMMOBILIARE” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate territorio avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del territorio, confermando la categoria catastale (A/10), aveva rettificato la classe di appartenenza di un’unità immobiliare di sua proprietà sita in ***** (microzona XX Settembre), elevandola dalla classe 7 alla classe 8, con conseguente incremento della relativa rendita catastale da Euro 31.359,26 ad Euro 36.503,17.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9,13 e 61; D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 4 e 9; Delib. n. 136 del 2001 e Delib. n. 5 del 2010 dell’assemblea capitolina; L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era affetto da evidente carenza di motivazione circa il presupposto dell’accertamento, avendo esso rettificato la classe e la rendita dell’immobile di sua proprietà in modo del tutto acritico ed indiscriminato, omettendo qualsiasi indicazione fattuale utile a verificare il presupposto e le modalità attraverso cui era stata svolta la procedura di riclassamento; non era infatti sufficiente aver riportato il rapporto fra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale ed aver ritenuto significativo lo scostamento fra i due dati, con particolare riferimento alla microzona in cui era ubicata l’unità immobiliare di sua proprietà; invero il procedimento di revisione parziale del classamento, di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, doveva pur sempre tener conto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 138 del 1998 e dal D.P.R. n. 1142 del 1949 e poteva pertanto avvenire solo come conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente in quella specifica zona censuaria; inoltre detto procedimento era da ritenere sottoposto agli oneri motivazionali previsti dallo statuto dei diritti del contribuente, art. 7, dovendo esso contenere una puntuale descrizione degli elementi propri dell’unità abitativa, alla quale l’accertamento si riferiva;
che, con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente ed apodittica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo essa omesso di fornire qualsiasi indicazione concreta in ordine alle affermazioni contenute nel testo della decisione, avendo omesso di precisare quali sarebbero state le condizioni estrinseche costituite dai mutamenti avvenuti in quel particolare tessuto urbano nel corso degli anni;
che, con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la norma citata aveva indicato i criteri da seguire per attribuire ad un immobile la classe di appartenenza; e detti criteri dipendevano dalle caratteristiche sia della microzona in cui era ubicata l’unità immobiliare oggetto della revisione catastale, sia del fabbricato in cui detta unità era ricompresa; e dalla perizia prodotta dalla essa società nei giudizi di merito era emerso in modo palese che gli immobili di confronto, indicati dall’ufficio, erano totalmente dissimili rispetto all’unità immobiliare oggetto dell’accertamento;
che, con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la CTR avrebbe dovuto invero prendere in considerazione tutti gli elementi risultanti dalla perizia prodotta da essa ricorrente, nella quale erano state approfonditamente esaminate sia le caratteristiche della microzona in cui era ubicata l’unità immobiliare oggetto dell’accertamento, sia le caratteristiche del fabbricato in cui detta unità immobiliare era ricompresa;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che, per evidenti motivi di priorità logico-giuridica, va trattato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta motivazione apparente e generica della sentenza impugnata;
che il motivo di ricorso in esame è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15884 del 2017), nel processo tributario, una sentenza di merito intanto può qualificarsi nulla per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto sia completamente carente in ordine all’illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come era stato chiesto dalla parte appellante;
che, al contrario, nella specie in esame, la CTR ha sviluppato proprie autonome considerazioni, in esito alle quali ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, disattendendo quanto statuito dalla CTP, che aveva, al contrario, accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, anche se con argomenti non condivisibili, come si vedrà appresso, adeguato l’avviso di accertamento impugnato, con il quale era stata elevata la classe di appartenenza dell’immobile di proprietà della società contribuente, facendo esclusivo riferimento alle caratteristiche comuni a tutti gli immobili inseriti nella microzona XX Settembre del Comune di Roma, nella quale era ricompresa l’unità immobiliare di proprietà della società ricorrente;
che sono invece fondati il primo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlate fra di loro;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, idoneo a rendere conformi a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site nelle microzone, nelle quali è stato suddiviso il Comune di Roma, richiedendo una rigorosa motivazione dell’atto di revisione del classamento operata; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad un’elevazione della classe di appartenenza, di un’unità immobiliare privata ubicata in una delle microzone, in cui è stato suddiviso il Comune di Roma, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nelle microzone e le caratteristiche proprie di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);
che è pertanto richiesto che l’avviso di accertamento precisi le ragioni che hanno indotto l’ufficio a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi, idonei unicamente a giustificare l’avvio della procedura di revisione del classamento; l’ufficio è tenuto cioè ad indicare in modo dettagliato e riferito a ciascun edificio quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inadeguati i richiami ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete in cui versano le singole unità immobiliari;
che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, pur avendo convalidato la legittimità del peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la legge finanziaria del 2005, ha ben evidenziato la necessità che l’obbligo motivazionale venisse assolto in modo rigoroso, si da consentire ai contribuenti di percepire le concrete ragioni che avessero giustificato il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato di appartenenza e della microzona, in cui l’unità immobiliare è collocata, essendo tutti tali elementi idonei nel loro complesso a qualificare l’unità medesima (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);
che, con specifico riferimento all’elevazione della classe di un immobile sito nel Comune di Roma, qual’e’ quello che ha formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nella presente sede, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla più elevata attribuzione di classe a quella singola unità immobiliare, in modo da consentire al contribuente di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo un provvedimento di attribuzione di una più elevata classe catastale che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate, rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, nonché al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, occorrendo altresì specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati sono stati ricavati ed elaborati con riferimento alla specifica unità immobiliare che ha formato oggetto di revisione catastale, in termini di più elevato classamento (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);
che è da ritenere assorbito il quarto motivo di ricorso;
che, pertanto, respinto il secondo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il quarto, vanno accolti il primo ed il terzo motivo, in relazione ai quali la sentenza impugnata va cassata e, potendosi decidere la causa nel merito, viene accolta la domanda iniziale proposta dalla società contribuente;
che, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
PQM
La Corte, rigettato il secondo motivo e dichiarato assorbito il quarto, accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, in relazione ai quali la sentenza impugnata va cassata e, potendosi decidere la causa nel merito, viene accolta la domanda iniziale proposta dalla società contribuente, con compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021