Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26292 del 28/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1514-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M., RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3474/4/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Siracusa, che aveva accolto il ricorso del contribuente D.M. avverso una cartella di pagamento IRPEF ed IVA 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del contribuente anno 2009, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. Secondo la CTR, l’ufficio, una volta rilevata una discrepanza fra l’IVA dichiarata e l’IVA accertata, avrebbe dovuto inviare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica, prima di procedere all’invio della cartella di pagamento.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la procedura di controllo automatizzato, nella specie adottata dall’ufficio, consentiva di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute in esito ad un controllo cartolare sui dati presentati nella dichiarazione del contribuente, che non presentavano necessità di valutazioni ulteriori e non fossero conseguenza, come nella specie in esame, di valutazioni giuridiche sulla spettanza dei tributi; e, nella specie, l’ufficio si era limitato a procedere al recupero di somme dichiarate e non versate a titolo di IRPEF ed IVA ed a recuperare un credito IVA utilizzato in misura maggiore rispetto a quella spettante;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 112 e 113 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR aveva motivato la sua sentenza con esclusivo riferimento al recupero IVA effettuato con la cartella impugnata, senza tener conto che quest’ultima conteneva anche un recupero IRPEF, in ordine al quale nessuna motivazione era stata espressa;

che il contribuente non si è costituito;

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17758 del 2016; Cass. n. 4360 del 2017; Cass. n. 29582 del 2018; Cass. n. 14055 del 2020), l’ufficio può ben effettuare controlli formali che non tocchino la posizione sostanziale del contribuente e non contengano né profili valutativi od estimativi, né atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi desumibili dall’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1962, artt. 54 bis e 60; in tali ipotesi l’ufficio può direttamente procedere all’iscrizione a ruolo delle imposte non pagate ed emettere una cartella di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, senza necessità di inviare alcun previo avviso di accertamento; quanto sopra è valido anche quando l’ufficio disconosca un credito d’imposta, atteso che tale disconoscimento ben può essere effettuato in sede di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di riscontri obiettivi dei dati formali, desumibili dalla dichiarazione dei redditi del contribuente; in tali ipotesi, invero, l’attività dell’ufficio accertatore non implica valutazioni, con conseguente legittima iscrizione a ruolo della maggiore imposta rilevata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, senza che si renda necessario il previo invio di un avviso di recupero;

che i principi sopra evidenziati sono ben applicabili alla specie in esame, nella quale l’ufficio ha proceduto ad una rettifica di un credito d’imposta IVA, avendo ritenuto eccedente quello calcolato dal contribuente nella sua dichiarazione; e sono a maggior ragione applicabili in materia di IRPEF, con riferimento al quale non risulta che l’ufficio abbia rettificato eventuali crediti d’imposta vantati dal contribuente, essendosi limitato a correggere divergenze riscontrate fra le imposte dichiarate dal contribuente e quelle effettivamente versate dal medesimo;

che va ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso;

che, pertanto, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo, accoglie il primo motivo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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