LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35823/2018 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSNI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8924/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1.- M.R. ha citato in giudizio la propria compagnia di assicurazione, Unipol Sai, ai sensi dell’art. 149 codice delle assicurazioni, per via di un incidente provocato da tale V.R., che, alla guida di un motociclo di proprietà di S.M.F., aveva investito l’attore causando danni alla sua vettura.
2.- Il Giudice di Pace di Roma, in primo grado, escusso un teste, passeggero del M., ha applicato la regola del presunto concorso di colpa (art. 2054 c.c.), sul presupposto che la deposizione testimoniale non era stata sufficiente a vincere la presunzione.
Il M. ha proposto appello, anche su questo capo di sentenza, oltre che sull’ammontare comunque liquidato, ritenendo ingiustificata la valutazione negativa della testimonianza prodotta.
Il Tribunale di Roma ha confermato il giudizio di primo grado, ribadendo sfiducia nella prova orale assunta.
3.- Il ricorso è basato su cinque motivi, illustrati da memoria, che vengono contestati con controricorso da Unipol Assicurazioni spa, che ha presentato anche memoria.
CONSIDERATO
Che:
4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112,115,132 c.p.c. e art. 2054 c.c..
Ritiene il ricorrente del tutto priva di motivazione e dunque nulla la decisione impugnata, su un punto decisivo, peraltro, della controversia, quale la testimonianza del passeggero circa la dinamica dei fatti.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112,115,132 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, su altro punto, quello del mancato riconoscimento dell’IVA.
Allo stesso modo, con il terzo motivo denuncia inesistente motivazione sulla rivalutazione monetaria, ed infine il quarto ed il quinto motivo sono anche essi rivolti a censurare la decisione impugnata per omessa motivazione quanto alla liquidazione delle spese di lite.
5.- L’esame dei motivi è assorbito da una questione preliminare.
Risulta pacifico, ed è ammesso dal ricorrente, che al giudizio di merito non ha partecipato il proprietario del veicolo antagonista, avendo invece il danneggiato citato in causa solo la propria assicurazione in via diretta.
Ciò ha reso il contraddittorio non integro.
E’ infatti principio consolidato che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (Cass. 21896/2017; Cass. 7755/2020), così che la mancata integrazione del contraddittorio va rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento, con annullamento della sentenza resa in assenza del necessario contraddittore.
Va pertanto cassata la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al Giudice di pace di Roma, che si uniformerà al suindicato principio disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione e dei precedenti gradi del giudizio di merito (v. Cass. 13.4.2007, n. 8825).
PQM
La Corte dichiara la nullità della decisione impugnata e della sentenza di primo grado. Cassa e rinvia al Giudice di Pace di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione e dei precedenti gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021