LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6114/2019 proposto da:
COMUNE MESSINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato SANTI DELIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FRANCIO’;
– ricorrente –
contro
M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CARNEVALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO CAVALIERE;
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE TOMMASINI, ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in MESSINA, VIA XXIV MAGGIO 18;
– controricorrenti –
e contro
UNIPOLSAI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 711/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
M.V. convenne in giudizio la Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S. e la Provincia di Messina per conseguire il ristoro dei gravissimi danni (quantificati in 2.500.000,00 Euro) subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il ***** sulla strada Panoramica dello *****: l’attrice dedusse che, onde evitare la collisione con un motociclo rimasto non identificato, che proveniva dall’opposta direzione di marcia e che aveva invaso la semicarreggiata dalla stessa percorsa, aveva effettuato una brusca sterzata sulla destra, ma era scivolata su uno strato di terriccio e di sbriciolatura di bitume, così perdendo il controllo della vettura, che aveva iniziato a sbandare, dirigendosi verso la sinistra, ribaltandosi e precipitando nel sottostante terrapieno;
le convenute resistettero alla domanda, contestando ciascuna la propria responsabilità; la Provincia eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la strada in cui si era verificato il sinistro apparteneva al Comune di Messina;
quest’ultimo, evocato in giudizio, si costituì eccependo, a sua volta, la carenza di legittimazione passiva e rilevando che la presenza sull’asfalto del terriccio e delle sbriciolature di bitume era dipesa da lavori effettuati dalla Provincia, proprietaria della strada;
il Tribunale di Messina, concessa medio tempore una provvisionale, accolse la domanda della M., ritenendo che il sinistro fosse imputabile a responsabilità concorrente del motoveicolo rimasto non identificato (per il 70%), del Comune di Messina (per il 20%) e della stessa attrice (per il 10%), e condannò il Comune e l’assicurazione, in via solidale, al risarcimento dei danni;
pronunciando sul gravame principale del Comune e su quello incidentale della UnipolSai s.p.a., la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, osservando – per quanto ancora di interesse – che il Comune doveva rispondere ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode della strada; che la ricostruzione del sinistro prospettata dall’attrice aveva trovato riscontro nella deposizione della teste G.; che le risultanze della consulenza svolta dall’ing. F. nell’ambito del procedimento penale non consentivano di escludere l’efficienza causale del terriccio e delle sbriciolature di bitume presenti sulla carreggiata, che avevano reso scivoloso il manto stradale e favorito la perdita di controllo della vettura condotta dalla M.;
ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Messina, affidandosi a quattro motivi; hanno resistito la M. e la Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina), quest’ultima al solo fine di rilevare che nessuno dei motivi svolti dal ricorrente concerneva la sua posizione;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..;
hanno depositato memoria sia il Comune ricorrente che la M. e la Città Metropolitana di Messina.
CONSIDERATO
che:
il Comune ricorrente ha dichiarato che la sentenza, pubblicata il 19.7.2018, è stata notificata al suo procuratore costituito avv. V. F. in data 10.12.2018;
rispetto a tale data, il ricorso – notificato il 7.2.2019 (alla Città Metropolitana di Messina e alla Unipolsai s.p.a.) e l’8.2.2019 (alla M.) – sarebbe tempestivo, in quanto la sua notifica risulterebbe effettuata nel rispetto del termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza;
la controricorrente M. ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che la sentenza era stata notificata al Comune di Messina il 7.12.2018 e che pertanto la notifica del ricorso risultava effettuata dopo la scadenza del termine breve;
tanto premesso, deve rilevarsi che in atti risultano depositate due diverse retate di notifica della sentenza, entrambe effettuate dal medesimo ufficiale giudiziario, sempre presso lo studio dell’avvocato V.F. (in *****) e sempre a mani dello stesso collega di studio: l’una – in calce alla sentenza prodotta dal Comune – concerne il solo procuratore del Comune e reca la data del 10.12.18; l’altra – in calce alla sentenza depositata dalla M. – concerne, oltre al Comune, la Unipolsai e la Città Metropolitana di Messina e reca la data del 7.12.18 in relazione alla notifica effettuata al procuratore del Comune e quella del 10.12.18 quanto alla notifica rivolta ai procuratori delle altre due parti;
a fronte di tale difformità di risultanze, non può che ritenersi che al Comune siano state effettuate due successive notifiche della medesima sentenza, la prima delle quali in data 7.12.18, cui ha fatto seguito quella del 10.12.18 (che risulta, anche nel contenuto, meramente ripetitiva della prima);
deve conseguentemente ritenersi che, a prescindere dalla duplicazione della notifica, il termine breve di impugnazione non possa che essere decorso dal 7.12.2018, con la conseguenza che la notifica del ricorso risulta tardiva (essendo scaduto il termine breve il 5.2.2019);
va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso;
le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della M.;
la refusione delle spese non può invece essere disposta in favore della Città Metropolitana giacché la stessa non aveva alcun interesse a resistere al ricorso, che non investiva in alcun modo la sua posizione (come dalla stessa riconosciuto sia nel controricorso che nella memoria);
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente M., liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge. Nulla per spese in favore della Città Metropolitana di Messina Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021