Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.26328 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22807 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

D.R., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Mauro Gadaleta, (C.F.:

GDLMRA51E31A662Q);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Soc. coop. per azioni (P.I.:

*****), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, P.G.L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al controricorso, dall’avvocato Francesco Biga (C.F.:

BGIFNC66R05A662Q);

– controricorrente –

nonché

D.D.T., (C.F.: *****), D.G., (C.F.: *****), D.M.P., (C.F.: *****);

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1192/2017, pubblicata in data 30 agosto 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio e, in subordine, il rigetto del ricorso.

l’avvocato Mauro Gadaleta, per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

C.G., nonché D.D.T. e R., hanno proposto opposizione avverso l’atto di precetto ad esse notificato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., ai sensi dell’art. 603 c.p.c., quali terze datrici di ipoteca, per un debito della Newcom S.n.c. consacrato in titolo esecutivo giudiziale.

Sono intervenute nel giudizio di primo grado la società debitrice, nonché le socie di quest’ultima, D.G. e M.P., aderendo all’opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale di Bari.

Avverso la sentenza di primo grado, hanno proposto appello C.D., nonché D.D.T., R., G. e M.P., nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A..

La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l’opposizione, riconoscendo il limite della garanzia reale prestata dalle terze datrici di ipoteca nell’importo di Euro 103.291,38 per sorta capitale, nonché in pari importo per accessori, interessi e spese.

Ricorre D.R., sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre intimate.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

Esso si è infatti svolto senza la partecipazione della società debitrice principale (Newcom S.n.c.).

Secondo l’indirizzo di questa Corte, “in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 c.p.c. e segg., sono parti tanto il terzo assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono “inutiliter datae” e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado; il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo la predetta opposizione ex art. 615 c.p.c., essere, pertanto, promossa altresì contro di questi, in proprio e per l’eventualità che ritorni o sia ritornato “in bonis”, allorché il creditore opposto adduca l’insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare, a fronte del più ampio oggetto del proprio credito rispetto ai limiti della pretesa azionabile verso il curatore e, dall’altro lato, il terzo esecutato opponga il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti nella predetta sede” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01).

Nella specie, l’opposizione è stata proposta dalle terze datrici di ipoteca, proprietarie dei beni minacciati di essere assoggettati ad espropriazione ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e segg., nei confronti della banca creditrice procedente titolare del diritto di garanzia reale.

Secondo quanto emerge dalla stessa decisione impugnata, al giudizio di primo grado ha in effetti partecipato anche la società debitrice, mentre nel giudizio di secondo grado quest’ultima non risulta essere stata evocata.

Il giudizio di secondo grado si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di seconde cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U., Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di secondo grado (il che esime dall’illustrare il contenuto dei motivi posti a base del ricorso).

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rimessione alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– cassa la sentenza impugnata, con rimessione alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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