Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26330 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12122/2019 proposto da:

P.M., in proprio e quale erede di P.C., elettivamente domiciliata in Roma alla via della Giuliana, n. 73, presso lo studio dell’avvocato Enrico Murmura, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Formica;

– ricorrente –

contro

Pi.En., elettivamente domiciliata in Roma alla via G.

Arimondi, n. 5/E, presso lo studio dell’avvocato Fabio Mariantoni, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Allevi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva.

FATTI DI CAUSA

P.M. impugna, in proprio e quale erede di P.C., con atto affidato a cinque motivi, la sentenza n. 526 del 10/10/2018, della Corte di Appello di Ancona.

Resiste con controricorso Pi.En..

All’udienza del 19 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla rinunzia e dall’adesione ad essa, provenienti rispettivamente dalla ricorrente P.M. da un lato e da Pi.En. dall’altro, entrambe redatte in unico atto recante data 26/04/2021 e sottoscritto, oltre che dalle parti, anche dai rispettivi difensori, risulta che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già concordate tra le parti stesse.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese di questo giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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