LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14134/2019 proposto da:
TRAPUNTIFICIO VESUVIANO S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO CASILLO, del foro di Nola;
– ricorrente –
contro
CAS.DI.T. S.R.L., in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1010/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Nola ingiunse alla s.r.l. Trapuntificio vesuviano il pagamento, in favore della s.r.l. CAS.DI.T., della somma di Euro 13.426,85 a titolo di mancato pagamento di forniture di merce indicate nelle due fatture allegate.
Avverso il decreto propose opposizione la società Trapuntificio vesuviano, non contestando la fornitura della merce ma deducendo di aver provveduto al pagamento a mezzo di due assegni. E poiché, a suo dire, era stata pagata una somma maggiore di quella dovuta, la società opponente avanzò domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 3.728,15, pari all’eccedenza del pagamento.
Si costituì in giudizio la s.r.l. CAS.DI.T., contestando il contenuto dell’atto di opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.
Dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Tribunale rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale, confermò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con una prima sentenza non definitiva del 20 febbraio 2017, ha dichiarato la nullità di tutti gli atti del procedimento di primo grado successivi all’udienza del 13 dicembre 2007, nonché della stessa sentenza, rimettendo le parti davanti a sé per il prosieguo dell’istruttoria. Indi, espletato l’interrogatorio formale del legale rappresentante della s.r.l. CAS.DI.T., con sentenza definitiva del 22 febbraio 2019 ha rigettato l’appello, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali dell’appellante e ha condannato la società appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la s.r.l. Trapuntificio vesuviano, con atto affidato ad un solo motivo.
La s.r.l. CAS.DI.T. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., errore per mancata valutazione della prova documentale e violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione alla prova presuntiva.
Osserva la società ricorrente che nel giudizio di merito era stata data ampia prova dell’avvenuto pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, prova che la Corte d’appello non avrebbe considerato. I due assegni indicati nell’atto di opposizione dimostravano, infatti, la correttezza di detta tesi. La motivazione della sentenza sarebbe al di sotto del c.d. minimo costituzionale, per cui la stessa dovrebbe essere cassata.
1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
La Corte d’appello, infatti, con una ricostruzione in fatto non più censurabile in questa sede, ha rilevato che la tesi della società appellante era rimasta priva di ogni fondamento. Essa, infatti, aveva sostenuto di aver versato alla controparte due assegni, l’uno di Euro 11.000 e l’altro di Euro 6.155. La Corte di merito, però, ha aggiunto che il primo dei due assegni era stato prodotto solo in fotocopia fronte-retro, ma senza nessuna dimostrazione che lo stesso fosse stato versato alla società CAS.DI.T. L’altro assegno, di Euro 6.155, non risultava neppure depositato agli atti; né poteva impartirsi l’ordine di esibizione alla Banca, essendo trascorso un tempo più lungo di un decennio. Poiché l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società creditrice non aveva dato luogo ad una confessione, e tenendo presente la mancanza di ogni quietanza del pagamento, l’opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere rigettata.
1.2. A fronte di tale articolata motivazione, l’odierna società ricorrente propone un ricorso inammissibile per una serie di convergenti ragioni.
Da un lato, esso si richiama ad atti e documenti senza indicare né se né dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). Dall’altro, il ricorso ipotizza una mancata applicazione dell’art. 210 c.p.c., mentre la sentenza impugnata ha dato conto del perché della propria decisione sul punto. Il motivo, infine, ipotizza una carenza del minimo costituzionale della motivazione, carenza evidentemente non sussistente.
Il ricorso, in definitiva, tenta di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021