LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13738-2016 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 295, presso lo studio dell’avvocato MARIO MANCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA MAZZI;
– ricorrente –
contro
S.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, 172, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SILVAGNI, rappresentato e difeso dall’avvocato MANUELA FERRI;
– controricorrente –
e contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2028/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
S.C. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2028/2015 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 1 dicembre 2015.
Resiste con controricorso S.D.G..
E’ rimasto altresì intimato M.M..
In riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Arezzo in data 11 aprile 2008, la Corte d’appello di Firenze ha accolto la domanda proposta da S.D.G. per ottenere la condanna di S.C. e di M.M. ad eseguire, “ognuno per la porzione di immobile assegnata nella divisione a rogito Ma. in data 28 aprile 1992… e altresì pro quota su quanto loro spettanti sulle parti comuni, i lavori in ottemperanza all’ordinanza del Comune di Stia n. 563 del 5/8/1989 e dell’accordo 2 dicembre 1991… sulla parte di immobile sito in *****”. La Corte d’appello di Firenze ha affermato che S.D.G. avesse interesse ad agire per ottenere la condanna di S.C. e di M.M. ad eseguire i lavori ingiunti dall’ordinanza comunale ed imposti altresì ai condividenti in forza della scrittura privata del 2 dicembre 1991, fondata sulla “perizia T.”, trattandosi di lavori inerenti altresì a parti comuni, come la copertura dell’intero fabbricato, l’intonacatura esterna e le strutture perimetrali. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come l’atto di divisione del 28 aprile 1992 non avesse affatto superato l’accordo del 2 dicembre 1991, rimanendo integro l’impegno gravante pro quota in capo a ciascun condividente ad eseguire i lavori per le rispettive porzioni di immobile assegnate, lavori ricadenti sia sui beni poi assegnati in proprietà esclusiva sia sulle parti condominiali.
Il primo motivo di ricorso di S.C. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la porzione di tetto e di terrazza oggetto dei lavori per cui è causa non fosse comune a S.D.G., ma soltanto a S.F. e Sa.Na., oltre che ai convenuti.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,, non avendo la Corte d’appello considerato che i lavori in questione riguardino il tetto e la terrazza comuni a S.C., M.M., S.F. e Sa.Na..
Il terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., essendo stata disposta la condanna all’esecuzione di opere e lavori su beni comuni a S.C., M.M., S.F. e Sa.Na., senza che gli ultimi due comproprietari abbiano partecipato al presente giudizio, come peraltro eccepito già in primo grado.
Il controricorrente S.D.G. oppone che i soli condividenti S.C. e M.M. non hanno adempiuto all’obbligo di eseguire i lavori, i quali peraltro concernevano beni condominiali ex art. 1117 c.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e aart. 380 bis.1, c.p.c.
Il controricorrente S.D.G. ha depositato memoria.
Il terzo motivo di ricorso assume rilievo pregiudiziale.
La domanda proposta da S.D.G. era volta ad ottenere la condanna di S.C. e di M.M. ad eseguire lavori di manutenzione incidenti non solo sulla porzione di immobile loro assegnata in sede di scioglimento convenzionale della comunione con atto 28 aprile 1992, ma anche “pro quota” sulle parti comuni, e ciò in ottemperanza all’ordinanza del Comune di Stia n. 563 del 5/8/1989, nonchè dando adempimento all’accordo concluso dai condividenti il 2 dicembre 1991. Si trattava, dunque, di obblighi di procedere ad opere attinenti alla efficienza ed alla funzionalità di beni compresi nell’oggetto della divisione, la quale, a seguito dell’atto di frazionamento iniziale, diede origine al condominio delle unità immobiliari dell’edificio sito in *****, allorchè furono assegnati ai singoli appartamenti ed insorse la presunzione legale ex art. 1117 c.c. di comunione “pro indiviso” di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso.
Per costante orientamento di questa Corte, allora, la domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condomino per ottenere l’esecuzione di determinate opere sulle parti comuni, ovvero l’accertamento dell’obbligo del condomino convenuto di modificare, come nella specie, il tetto, la terrazza e la facciata dell’edificio, tendendo all’adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione e destinata ad incidere sui beni comuni agli altri condomini, deve essere decisa nei confronti di tutti, perchè investe un rapporto giuridico unico ed inscindibile, con la conseguenza che deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi a norma dell’art. 102 c.p.c., restando inutiliter data una condanna emessa nei confronti di alcuni soltanto tra i medesimi comunisti (Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4685; Cass. Sez. 3, 10/05/2011, n. 10208; Cass. Sez. 3, 10/10/1997, n. 9878; Cass. Sez. 2, 21/10/1992, n. 11509; Cass. Sez. 3, 27/11/1982, n. 6474).
Poichè, a seguito della domanda proposta da S.D.G. nei confronti di S.C. e di M.M., il contraddittorio non poteva dunque ritenersi validamente instaurato, stante l’assenza degli altri condomini S.F. e Sa.Na., il terzo motivo di ricorso è fondato. La causa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e art. 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio di *****, deve essere rimessa al Tribunale di Arezzo, giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
Rimangono assorbiti i primi due motivi di ricorso, spettando al giudice del rinvio restitutorio riesaminare, a contraddittorio integro, le questioni imposte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i primi due motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Arezzo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021
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