LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16023-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SADECHIM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5608/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
PREMESSO che:
– la SADECHIM SRL, nel procedimento instaurato con ricorso dell’Agenzia delle Entrate (ricorrente avverso la sentenza n. 5608/11/15 della CTR di Milano), con istanza del in data 28.12.2020, ha fatto presente di aver richiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 avendo già presentato domanda di definizione agevolata della lite;
– ai sensi dell’art. 6 citato, comma 6, secondo la contribuente, la definizione si perfezionava con la presentazione della domanda di cui all’art. 6 cit., comma 8 con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019 come effettuato (come da documentazione prodotta);
– l’eventuale diniego alla definizione da parte dell’Ufficio andava notificato entro il 31.7.2020 (art. 6, comma 12) con le modalità di definizione previste per la notificazione degli atti processuali;
– alcun diniego era stato notificato alla contribuente per cui si era perfezionata la procedura di definizione agevolata e sussistevano, quindi, le condizioni per richiedere la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, che, a tal fine veniva richiesta chiedeva, con istanza di trattazione.
RILEVATO
che:
-l’Avvocatura Generale di Stato, con nota 18.1.2020, ha fatto presente che la D.P. di Milano aveva comunicato che la contribuente aveva effettivamente presentato domanda di definizione della controversia, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, facendo contestuale istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46;
considerato che:
-il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. cit. “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
-nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.
In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata L’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021