Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26362 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23975/2019 R.G. proposto da:

P.L.D., elett.te domiiciliato in Roma, al Largo Colli Albani n. 14, presso lo studio dell’avv. Natale Perri, unitamente all’avv. Antonio Principato, da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/11/19 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 21/1/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1 luglio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 317/11/19, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 739/5/18 della CTP di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stata rettificata l’imposta di registro, dovuta in relazione ad un atto di compravenduta, all’esito di una rideterminazione del valore del fondo oggetto di cessione;

3. la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, con vittoria di spese, tenuto conto delle caratteristiche del bene; la CTR aveva confermato tale decisione, anche alla luce della perizia estimativa prodotta dalla parte, le cui risultanze in fatto non erano state contestate dall’ufficio, e disposto la compensazione delle spese “anche del presente grado” in considerazione della natura della controversia;

4. avverso la sentenza di appello P.L.D. proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 22 luglio 2019, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il motivo di ricorso il contribuente censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 93 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la CTR aveva disposto la compensazione delle spese, sia del primo che del secondo grado, nonostante l’esito totalmente favorevole del giudizio, limitandosi a richiamare come giusto motivo la natura della controversia.

Osserva che:

1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati.

1.1 L’art. 92 c.p.c., per la parte relativa alla compensazione delle spese, ha subito negli ultimi anni numerose modifiche, dalla portata sempre più restrittiva, finalizzate a rendere la compensazione come un evento eccezionale rispetto alla fisiologia del principio della soccombenza.

Con la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 ai sensi della stessa L., art. 58, comma 1, si è avuta all’art. 92 c.p.c., comma 2, la sostituzione dei “giusti motivi” della precedente formulazione con le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente in motivazione.

Il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif., dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, che recita “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”, norma che va ritenuta applicabile alla fattispecie tenuto conto della data di notifica del ricorso di I grado.

A seguito della sentenza della Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella versione riformata nel 2014, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, si è da ultimo ritenuto che “la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 ” (Vedi Cass. n. 3977 del 2020 e n. 4696 del 2019).

1.2 Ebbene è stato più volte affermato da questa Corte che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cfr. Cass. n. 22310 del 2017 e n. 14411 del 2016).

In fattispecie analoga si è già ritenuto che “In tema di compensazione delle spese processuali” ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, modificata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (Vedi Cass. n. 25594 del 2018).

2. Tanto premesso, va ritenuto che la Commissione di II grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi del governo delle spese, ratione temporis applicabile, in quanto non ha evidenziato in motivazione nessuna delle ipotesi normativamente previste che avrebbero potuto giustificare una compensazione delle spese, limitandosi ad un laconico e generico riferimento alla natura della controversia, senza alcun riferimento ad altro specifico motivo che potesse giustificare la compensazione delle spese di lite.

3. Va tuttavia precisato che la pronuncia impugnata, nonostante l’utilizzo improprio della congiunzione “anche”, si è limitata a disporre una compensazione delle sole spese del grado di appello, a cui ha fatto chiaro ed univoco riferimento sia nella motivazione che nel dispositivo, senza compiere alcun richiamo alle spese del giudizio di primo grado; la condanna alle spese di primo grado è pertanto rimasta ferma, in assenza di una riforma della sentenza che l’ha disposta, sia nel merito che sulle spese.

Del resto, la statuizione con cui l’Agenzia delle Entrate era stata condannata alla refusione delle spese in primo grado non era stata oggetto di appello incidentale da parte del contribuente, in riferimento al mancato raggiungimento dei minimi tariffari all’atto della liquidazione, sicché su tale statuizione si è inevitabilmente formato il giudicato interno.

4. Il motivo va pertanto parzialmente accolto, in riferimento alle sole spese del giudizio di appello, e cassata la sentenza impugnata limitatamente alla immotivata compensazione delle spese di II grado, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR della Campania che pronuncerà, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso come da motivazione, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui al motivo accolto e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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