LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 4523-2021 proposto da:
M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERO EUGENIO VIGHETTI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di TORINO, INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
avente ad oggetto l’ordinanza n. 3017/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.
RILEVATO
che:
il presidente della VI Sezione civile di questa Corte ha richiesto ex officio, in data 19.2.2021, la correzione d’un errore materiale presente nel dispositivo dell’ordinanza 9.2.2021 n. 3017;
nel dispositivo della suddetta ordinanza, dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue il capo di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente; il suddetto capo di sentenza è del seguente tenore:
“(-) condanna Errore. L’origine riferimento non è stata trovata, alla rifusione in favore di Errore. L’origine riferimento non è stata trovata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro Errore. L’origine riferimento non è stata trovata, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2”.
RITENUTO
che:
palese appare l’errore materiale, con evidenza dovuto al mancato aggiornamento dei “campi” contenuti nella versione digitale dell’ordinanza.
P.Q.M.
così corregge la suddetta ordinanza:
a p. 3, dopo le parole “dichiara inammissibile il ricorso”, l’intero capoverso sia sostituito dal seguente:
(-) condanna M.M. alla rifusione in favore dell’INPS delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2";
manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021