Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26383 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

E.O., rappresentato e difeso per procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Luigi Migliaccio con domicilio elettivo presso il suo studio in Napoli piazza Cavour 139;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 12 giugno 2020 emessa nel giudizio iscritto al n. RG 23771/2018 e vertente tra:

E.O.;

– ricorrente –

e Ministero dell’Interno;

– intimato –

Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso restando ferma la dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Salerno;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott. Bisogni Giacinto.

Rilevato

che:

E.O., cittadino nigeriano nato il 10 aprile 1992 ha adito il Tribunale di Napoli in seguito alla decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale emessa dalla Commissione territoriale di Salerno;

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il ricorso ritenendo che, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 4 conv.to in L. n. 46 del 2017, applicabile ratione temporis, competente territorialmente è il Tribunale di Salerno nella cui circoscrizione ha sede la C.T. che ha emesso il provvedimento di diniego impugnato dal sig. E.O.. Ha rilevato il Tribunale partenopeo che non poteva ritenersi la propria competenza, rivendicata in via alternativa dal ricorrente in quanto prevista dallo stesso D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, perché non era stata provata la sua collocazione presso una struttura di accoglienza sita nel circondario del tribunale né depositata alcuna attestazione del responsabile del centro di accoglienza (Hotel San Giorgio, via Poerio in Napoli) relativa alla presenza del richiedente asilo. Il Tribunale di Napoli ha inoltre respinto l’istanza proposta dal ricorrente ex art. 210 c.p.c. di acquisire presso l’autorità competente la prova della sua presenza presso la citata struttura di accoglienza. Ha ritenuto il Tribunale partenopeo l’inapplicabilità dello strumento processuale richiesto in quanto previsto per le ipotesi in cui è impossibile acquisire altrimenti la prova ovvero sussista una situazione di oggettiva incertezza cosicché esso non può essere attivato laddove la parte può acquisire una copia del documento di cui chiede l’esibizione ai fini della sua produzione in giudizio. Ipotesi corrispondente al caso in esame perché il ricorrente ben poteva acquisire e produrre la documentazione necessaria a provare la sua collocazione presso una struttura di accoglienza ubicata nel circondario di Napoli.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli E.O. propone ricorso per regolamento necessario di competenza consistente in un solo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e specificamente del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017 e degli artt. 210, 737,738 c.p.c.. Ribadisce il ricorrente che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale è stato proposto al Tribunale di Napoli in quanto egli era ed è ancora ospitato da una struttura dell’UTG di Napoli e al fine di ottenere una prova legale di tale situazione di fatto aveva richiesto, senza ricevere risposta dalla Prefettura di Napoli, di autorizzare il responsabile della struttura di accoglienza ad emettere il certificato di ospitalità. In ogni caso la prova della permanenza presso la struttura UTG di Napoli poteva desumersi presuntivamente dalla circostanza per cui la notifica al ricorrente del provvedimento di diniego della Commissione territoriale era stata eseguita dalla Questura di Napoli presso la struttura UTG della stessa città.

E’ rimasto intimato il Ministero dell’Interno.

RITENUTO

CHE:

Il provvedimento del Tribunale di Napoli è esente dal vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente perché il tribunale partenopeo ha rilevato l’inapplicabilità al caso in esame dell’ipotesi di competenza alternativa prevista dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3 avendo ritenuto non acquisita la prova della permanenza del ricorrente presso una struttura di accoglienza ubicata nel circondario del tribunale adito. Quest’ultima valutazione non può essere sindacata nel giudizio sul ricorso per regolamento di competenza trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito così come non può essere oggetto di questo giudizio la decisione sull’istanza ex art. 210 c.p.c. Resta pertanto valido il criterio di competenza generale derivante dallo stesso art. 4 e applicato dal tribunale partenopeo secondo cui sul ricorso avverso i provvedimenti delle commissioni territoriali è competente territorialmente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. Nella specie il ricorso deve essere rigettato con dichiarazione di competenza del Tribunale di Salerno nella cui circoscrizione ha sede la Commissione territoriale che ha emesso la decisione di diniego sulla domanda di protezione internazionale presentata dal sig. E.O.. Nessuna decisione va emessa quanto alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio riconvocata, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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