LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14531-2020 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCEILLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 5032/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 16/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/21.121 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che H.A., cittadino pakistano, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 15 maggio 2020, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese perché, essendosi rifiutato di uccidere un rappresentante del partito avverso al suo, temeva per la propria incolumità);
che il tribunale ha escluso che il racconto, peraltro non credibile, fosse riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
CONSIDERATO
che entrambi i motivi proposti, concernenti la protezione umanitaria, sono inammissibili, consistendo in una impropria sollecitazione a rivisitare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, i quali con ampia motivazione hanno escluso l’esistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di un sufficiente grado di integrazione socio-lavorativa nel paese di accoglienza;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021