Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26408 del 29/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10827-2020 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato ZANACHI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTANARI FEDERICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE FORLI – CESENA;

– intimata –

avverso il decreto N. cronol. 2136/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso il decreto del 18 marzo 2020, con il quale il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;

– che non spiega difese l’amministrazione intimata, la quale si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa, senza formulare deduzioni;

– che il ricorrente ha depositato la memoria.

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, con riguardo al principio dell’onere probatorio attenuato del richiedente, che ha reso informazioni plausibili e coerenti;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, art. 33 Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati, in quanto il tribunale non ha concesso la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, sebbene il richiedente sia stato ritenuto credibile, e sussistessero, nella specie, tutti i presupposti di legge;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, art. 33 Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati, in quanto il tribunale non ha concesso la protezione umanitaria, sebbene egli abbia trascorso un periodo in Libia, dove è transitato, e dove le condizioni erano traumatiche;

4) violazione degli artt. 2,32 e 35 Cost. ed omesso esame di fatto decisivo, quanto alla protezione umanitaria, perché egli è in condizione di vulnerabilità;

– che il tribunale ha ritenuto come le dichiarazioni dell’istante possano ritenersi veritiere, ma che esse neppure in astratto integrano i presupposti per la protezione internazionale, dato che non si allega il rischio di fatti di persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, né il danno grave di cui alle lett. a) e b) di tale testo, né, del pari, sussistono in concreto le situazioni di cui alla lett. c), nella sua regione di provenienza, la Nigeria, Lagos City, e che tale assenza di presupposti in relazione all’ultima fattispecie menzionata risulta da ampia documentazione, dal tribunale esaminata; che non vi sono i presupposti della protezione umanitaria, in quanto non risultano violati ivi i diritti umani fondamentali, quale statuto della dignità personale, avendo in loco egli la sua famiglia, ed avendo là concluso un ciclo scolastico, onde non vi è la concreta situazione di vulnerabilità cui è sottoposta la concessione della figura;

– che tutti i motivi si palesano inammissibili;

– che, infatti, il tribunale ha escluso, sulla base delle stesse allegazioni del richiedente, la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente medesimo un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, per la vicenda narrata, la quale, pur credibile, si pone come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass., 15 febbraio 2018, n. 3758);

– che, appunto, nel caso di specie il giudice di merito non ha ritenuto non credibile la narrazione dei fatti, ma ha accertato l’estraneità della narrazione al regime della protezione internazionale, nelle forme delle status di rifugiato e della protezione sussidiariaò e tali rilievi, motivatamente operati dal giudice del merito, escludono in radice il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

– che, inoltre, il primo motivo, che lamenta la mancata cooperazione istruttoria e la ritenuta non credibilità del richiedente, è inammissibile in quanto non coglie neppure la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che non lo ha ritenuto affatto, come detto, non credibile;

– che, con riguardo alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28 settembre 2015, n. 19197; Cass., 28 giugno 2018, n. 17069): nel caso concreto, il giudice del merito ha accertato che, sulla base di notizie attinte da siti internazionali aggiornati (EASO-COI), sono assenti situazioni di violenza e di violazioni dei diritti umani nella zona di provenienza dell’istante;

– che l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito (nella specie la Libia) si consumi la violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861);

– che, quanto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, secondo la disciplina previgente, applicabile ratione temporis (Cass., 19 febbraio 2019, n. 4890), la censura è altresì inammissibile, risolvendosi per buona parte in una disamina teorica del regime giuridico di tale forma di protezione, e per il resto nel tentativo di ripetere un giudizio sul fatto, ampiamente esposto e motivato dal tribunale;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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